Reverse-charge nell’edilizia

Le società consorziate operanti nel settore edile applicano il “reverse charge” (art.17, comma 6 del D.P.R. 633/1972) nella fatturazione delle prestazioni ef...

10/04/2007
Le società consorziate operanti nel settore edile applicano il “reverse charge” (art.17, comma 6 del D.P.R. 633/1972) nella fatturazione delle prestazioni effettuate nei confronti del consorzio, nell’ipotesi in cui il consorzio stesso agisca in veste di subappaltatore dei lavori e applichi il meccanismo dell’inversione contabile per le prestazioni rese nei confronti dell’appaltatore principale (o subappaltatore).
Questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.19/E del 4 aprile 2007, che recepisce quanto evidenziato dall’ANCE in ordine alle difficoltà operative derivanti dall’applicazione del “reverse charge” in caso di affidamento in subappalto di lavori edili ad un consorzio che agisce in nome proprio e per conto delle consorziate (con mandato senza rappresentanza).

La questione derivava dai precedenti chiarimenti emanati dalla stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare n.37/E del 29 dicembre 2006. In tal ambito, si precisava che, nell’ipotesi in cui il consorzio affidasse l’esecuzione dei lavori ai soci, le prestazioni effettuate dalle società consorziate restavano assoggettate ad IVA secondo le ordinarie modalità di applicazione del tributo, mentre i consorzi erano tenuti ad applicare l’IVA mediante il meccanismo del “reverse charge” per le prestazioni rese a terzi (appaltatori o subappaltatori) in esecuzione di contratti di subappalto.
Tale procedura avrebbe certamente determinato un’eccedenza di credito IVA in capo al consorzio (che, non ricevendo l’IVA dall’appaltatore, non avrebbe potuto compensare l’imposta pagata alle singole imprese consorziate), con la connessa difficoltà di recupero dello stesso, tenuto conto che, generalmente, le struttura associativa viene meno al termine dei lavori.
Con l’obiettivo di superare tale difficoltà, con la presente Circolare 19/E/2007, l’Amministrazione ha in sostanza introdotto un criterio di “trasparenza”, in base al quale nei rapporti tra le singole imprese ed il consorzio si rende applicabile la stessa modalità di fatturazione che regola il rapporto tra il consorzio e l’appaltatore.

Di conseguenza, in presenza di un consorzio subappaltatore che agisce in nome proprio e per conto delle consorziate, in virtù di un mandato senza rappresentanza:
  • il consorzio fattura direttamente[1] all’appaltatore principale (o subappaltatore) con il meccanismo del “reverse charge”;
  • ciascuna impresa consorziata fattura al consorzio le prestazioni a questo rese con il meccanismo del “reverse charge”, sempreché tali prestazioni rientrino nell’ambito applicativo dell’inversione contabile di cui all’art.17, comma 6 del D.P.R. 633/1972.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria afferma che le prestazioni sin qui rese dalle imprese consorziate al consorzio senza applicazione del meccanismo del “reverse-charge”, in ottemperanza alle indicazioni fornite con la Circolare n.37/E/2006, devono essere comunque considerate regolarmente fatturate, sulla base del criterio del legittimo affidamento, ai sensi dell’art.10, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). Pertanto, in questi casi non saranno né irrogate sanzioni né richiesti interessi.

Fonte: Associazione nazionale costruttori edili

[1] A tal proposito, vedasi anche R.M. 4 agosto 1987, n. 460437 e R.M. 5 gennaio 1985, n.399932
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