UNA NOTA DELL’ANCE

La sentenza del Tar Lazio n. 2454 del 21 marzo 2007, afferma che l’impresa, che intenda partecipare ad una pubblica gara, deve esibire la ricevuta attestante...

11/04/2007
La sentenza del Tar Lazio n. 2454 del 21 marzo 2007, afferma che l’impresa, che intenda partecipare ad una pubblica gara, deve esibire la ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo dovuto all’Autorità, in sede di presentazione dell’offerta, a pena della sua esclusione dalla procedura di gara. Pertanto, la data del versamento riportata sulla ricevuta non può essere successiva alla data di presentazione dell’offerta.
La legge n. 266/2005, articolo 1, comma 67, prevede, infatti, l’obbligo di detto versamento quale condizione di ammissibilità dell’offerta e l’Autorità, nelle proprie deliberazioni del 26 gennaio 2006 e del 10 gennaio 2007, in conformità a detta previsione, ha precisato che “la verifica della sussistenza della predetta condizione di ammissibilità deve venire operata, come di prassi, attraverso la produzione tempestiva della ricevuta di versamento, a pena dell’esclusione dell`offerta”.
L’Autorità, inoltre, aggiornando ancora lo scorso 20 marzo le sue “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati”, precisa che “A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento.........”
La sentenza del Tar Lazio, afferma anche che “la Commissione aggiudicatrice o, comunque, il responsabile della procedura di selezione, è responsabile del controllo delle ricevute di pagamento, esibite dai partecipanti, ed è tenuto a escludere quelli che ne sono sprovvisti”.

Nell’intento di fornire alle imprese ulteriori informazioni ed utili consigli, si coglie l’occasione per riportare alcune delle predette “istruzioni” impartite dall’Autorità in risposta a quesiti a lei formulati in ordine al pagamento del contributo per la partecipazione alla gara e all’eventuale richiesta di rimborso del contributo stesso.

Pagamento del contributo
  • Il pagamento del contributo è dovuto a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo. Le sole forme di pagamento ammesse sono il versamento sul conto corrente postale oppure, on line, attraverso il “Sistema di riscossione”; al momento non è ammesso il versamento tramite bonifico bancario.
  • La dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l’offerta. In caso di procedure ristrette, tale dimostrazione deve avvenire nella fase di gara, a seguito dell’invito, con la esibizione della ricevuta dell’avvenuto versamento, unitamente ai documenti relativi all’offerta. E` possibile dimostrare l’avvenuto pagamento con l’autocertificazione e con la esibizione di copia del bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento, ferma restando la facoltà, da parte della Commissione di gara, di prendere visione dell’originale del bollettino stesso. A tal proposito l’Autorità ritiene opportuno che le Stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, oltre a richiamare l’obbligo di provvedere al versamento, pena l’esclusione dalla gara, chiariscano con quali modalità le imprese devono dimostrare di avervi provveduto.
  • Dopo l’invio dell’offerta e dopo l’apertura delle buste, non è ammessa alcuna integrazione del versamento effettuato: pertanto, l’impresa che abbia eseguito un versamento in misura inferiore a quella prevista non è ammessa alla gara e non ha diritto al rimborso.
  • Nell’appalto di lavori, l’importo a base di gara deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA.
  • Nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti le imprese calcolano la contribuzione in ragione del singolo lotto per il quale presentano l’offerta.
  • In caso di ATI costituita, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Anche in caso di ATI non ancora costituita, il versamento è unico, poiché l’offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l’ATI e contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, queste conferiranno mandato ad una di loro, qualificata come capogruppo, che dovrà effettuare il versamento.
Rimborso del contributo
In caso di annullamento della gara o di gara deserta oppure qualora l’impresa decida di non partecipare alla gara, questa non può richiedere il rimborso del contributo, poiché il versamento dello stesso è condizione per essere ammessa a presentare l’offerta. Qualora, invece, il bando sia stato annullato oppure l’impresa abbia versato un contributo non dovuto o superiore al dovuto o lo abbia versato due volte, la motivata richiesta per la sua restituzione dovrà essere rivolta dalla stessa a:

Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Settore risorse finanziarie
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

La richiesta di rimborso - corredata da copia del versamento effettuato e, secondo i casi, da copia del bando di gara (o della lettera di invito), dall’avviso di annullamento del bando - dovra` indicare le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) e Codice identificativo della gara (CIG)
L’omessa comunicazione al Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), da parte dell’impresa, degli estremi del versamento non comporta la sua esclusione dalla gara.
L’errata indicazione del CIG, da parte dell’impresa, comporta la sua esclusione dalla gara, con possibilità di chiedere il rimborso, mentre l’omessa indicazione, o la mancata richiesta, del Codice identificativo della gara (CIG), da parte della Stazione appaltante, comporta la pubblicazione di un avviso di rettifica.

Fonte: ANCE -Associazione nazionale costruttori edili
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