REFERENZE NON SOLO BANCARIE

Secondo quanto stabilito dal TAR del Lazio, sezione terza, con la sentenza n. 2661 del 27 marzo scorso, una gara di appalto pubblico deve prevedere la possib...

11/04/2007
Secondo quanto stabilito dal TAR del Lazio, sezione terza, con la sentenza n. 2661 del 27 marzo scorso, una gara di appalto pubblico deve prevedere la possibilità di produrre una documentazione alternativa alle due referenze bancarie rilasciate da istituti autorizzati ai sensi della legge 385/1993.
La sentenza è stata emessa a seguito di un ricorso presentato da una società a seguito dalla sua esclusione in una gara d’appalto pubblico, per non aver presentato le “idonee dichiarazioni” previste dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) all’articolo 41, comma 1.

Prima ancora di guardare la sentenza del TAR del Lazio, è utile rivedere il comma 1 dell’art. 41 del codice dei contratti:
“Art. 41.: Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi”
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) e' comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.


Come possiamo leggere nel comma 3, le stazioni appaltanti devono prevedere la possibilità di produrre dei documenti sostitutivi al fine di agevolare i concorrenti che per giustificati motivi non possono produrre la documentazione richiesta. Per questo motivi i giudici del TAR hanno accettato il ricorso presentato. I giudici sottolineano, inoltre, come la società ricorrente abbia espressamente indicato, in sede di gara, le motivazioni che avevano reso impossibile la presentazione di una duplice referenza bancaria, mentre alcuna dichiarazione o documentazione alternativa era richiesta dagli atti di gara con riferimento a tale impossibilità, con la conseguenza che in alcun modo le partecipanti avrebbero potuto autonomamente surrogare la documentazione ovvero dimostrare in altro modo le proprie referenze.

In definitiva, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato l’illegittimità degli atti gara impugnati sotto il profilo della mancata previsione di alcun temperamento rispetto all’ipotesi della mancata presentazione “di due idonee referenze bancarie”, in ciò ponendosi in contrasto con l’espressa indicazione normativa che consente alle imprese di provare la propria capacità economica e finanziaria “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.

A cura di Gianluca Oreto
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