ENTRO GIUGNO VANNO INSERITE IN CATASTO

Si restringe l’ambito soggettivo per il quale è possible dichiarare un edificio rurale. Possono, infatti, essere considerati fabbricati abitativi rurali solo...

30/05/2007
Si restringe l’ambito soggettivo per il quale è possible dichiarare un edificio rurale. Possono, infatti, essere considerati fabbricati abitativi rurali solo gli immobili asserviti al terreno, il cui proprietario o titolare di altri diritti reali, affittuario o comodatario, sia un imprenditore agricolo regolarmente iscritto al registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 580/1993.

Giro di vite per quegli immobili che sono in parte o del tutto sconosciuti al fisco o hanno perso la ruralità oggettiva perché, nel tempo, sono stati trasformati da casa colonica in villa con piscina; ma anche giro di vite per quegli immobili che hanno perso la ruralità soggettiva perché i proprietari non sono più imprenditori agricoli avendone perso i requisiti fissati dal decreto legge 262/2006, convertito nella legge 286/2006.

A seguito le richieste dei contribuenti, il 22 maggio scorso l’Agenzia delle Entrate ha inoltre, emesso il Provvedimento n. 111, mediante il quale viene fatta chiarezza circa la possibilità di riconoscere la ruralità di un edificio senza che la predisposizione di un apposito certificato da parte dell’amministrazione finanziaria, in quanto non previsto da nessuna legge. L’imprenditore dovrà semplicemente verificare il rispetto dei requisiti previsti per i fabbricati rurali a destinazione abitativa dai commi 3 e 5 dell’art. 9 del dl n. 557/1993.

Il DPR 139 del 1998 stabilisce che al fine di poter riconoscere come rurale un fabbricato è necessario che sussistano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
  • il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno agricolo o detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno stesso, ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta autonomamente in agricoltura;
  • l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un titolo idoneo, od utilizzato da dipendenti di attività agricole a tempo indeterminato od assunti a tempo determinato per un periodo non inferiore a cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in caso di attività di alpeggio in zone di montagna;
  • il terreno a cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La superficie da considerare a tale scopo è ridotta a mq 3.000 se il terreno è utilizzato per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la funghicoltura;
  • il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile alle categorie catastali A/1 od A/8, cioè non deve essere definito abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969.


A cura di Gianluca Oreto
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