CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 124 dello scorso 4 giugno interviene su un’istanza relativa alle spese di ristrutturazione su immobili discipl...

06/06/2007
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 124 dello scorso 4 giugno interviene su un’istanza relativa alle spese di ristrutturazione su immobili disciplinate dall’articolo 35, commi 20 e 35quater, del decreto legge 223/2006 (decreto Bersani) con alcuni chiarimenti riguardanti:
- il nuovo limite di spesa di euro 48.000 per abitazione;
- la certificazione che deve essere rilasciata dall’amministratore del condominio;
- il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell’abitazione;
- l’indicazione della mano d’opera nella fattura.

Nuovo limite di spesa di euro 48.000 fissato per abitazione
Per le spese sostenute dopo il 1 ottobre 2006, il limite massimo complessivo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari 48.000 euro da suddividersi tra i contitolari dell'immobile che non hanno individualmente raggiunto il suddetto limite nel periodo precedente. Al fine di permettere ai Caf di verificare l'ammontare delle spese sostenute dal contribuente e dagli altri contitolari dell'immobile prima e dopo il 30 settembre 2006 è necessario che l'interessato produca una dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, diretta ad attestare l’importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari distintamente nei due periodi. Nella risoluzione vengono riportati alcuni esempi numerici utili alla comprensione dei principi da applicare per l'individuazione della detrazione spettante ai comproprietari.

Certificazione dell'amministratore del condominio
Il documento finora rilasciato dagli amministratori dei condomini non sembra più idoneo, atteso che il limite massimo di spesa è stato collegato all’abitazione, che ogni condomino può disporre di più abitazioni nello stesso condominio, e inoltre, che la detrazione spettante, per l’anno 2006, può essere del 41 per cento o del 36 per cento a seconda del momento di sostenimento della spesa.
Al riguardo si ritiene che, in considerazione delle modifiche normative intervenute, la quietanza che, ai sensi della circolare n. 122 del 1 giugno 1999, l'amministratore del condominio deve rilasciare per attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unita' immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino.
Viene , altresì, precisato che, nel caso di titolarità, da parte di un condomino, di più appartamenti, il limite massimo di spesa (48.000 euro) relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione.
Inoltre, nella medesima quietanza, dovrà essere specificato l’ammontare delle spese per il quale è teoricamente possibile fruire della detrazione del 36 per cento e la parte delle spese per la quale, invece, è possibile fruire della detrazione del 41 per cento.
Al riguardo, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006, è stato ha chiarito che, al fine di individuare la percentuale di detraibilità (41 o 36), deve farsi riferimento alla data di fatturazione dei lavori di ristrutturazione e, pertanto, la detrazione dall’IRPEF del 41 per cento può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con applicazione dell’aliquota IVA del 20 per cento. Coerentemente, per i lavori fatturati con l’aliquota IVA del 10 per cento dovrà essere applicata la detrazione dall'IRPEF nella misura del 36 per cento.

Limite di spesa in relazione alle pertinenze dell'abitazione
In considerazione del fatto che dalla formulazione del citato comma 35-quater dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 riferita esclusivamente alle “abitazion” si può evincere che il legislatore tributario ha inteso collegare il limite massimo di spesa all'abitazione escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore autonomo limite di spesa, nella risoluzione viene precisato che il limite di 48.000 euro va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate

Indicazione della mano d'opera nella fattura
L’art. 35, comma 19, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha introdotto, dopo il comma 121 della richiamata legge n. 266 del 2005, un nuovo comma (121-bis), per effetto del quale le agevolazioni in questione spettano a condizione che il costo della manodopera utilizzata per i lavori di costruzione e ristrutturazione sia evidenziata in fattura in maniera distinta.
Ai sensi del comma 20 dell’articolo 35, quest’obbligo sorge in relazione alle spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006.
Nella risoluzione, viene osservato che sebbene le spese sostenute dal committente dal 4 luglio 2006 in genere trovano documentazione in fatture emesse a partire dalla medesima data, può accadere anche che le medesime spese possono riguardare fatture emesse precedentemente al 4 luglio 2006 e, quindi, in un momento in cui, ai fini della detraibilità delle spese, non era obbligatoria la distinta indicazione in fattura del costo della manodopera.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di fatture prive dell’indicazione del costo della manodopera, in quanto emesse precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, il contribuente non decade dall’agevolazione fiscale e può continuare a detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione, senza che sia necessario, a tal fine, richiedere all’emittente un’integrazione delle fatture medesime.
Pertanto, l'indicazione in fattura del costo della manodopera è un requisito che va verificato solo con riferimento alle fatture emesse successivamente al 4 luglio 2006.

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