PLUSVALENZA REALIZZATA MEDIANTE LA CESSIONE DI IMMOBILE

Secondo quanto disposto dall’art. 67 lettera b) del T.U.I.R. le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costr...

26/06/2007
Secondo quanto disposto dall’art. 67 lettera b) del T.U.I.R. le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF, quale reddito diverso.
Sono esclusi dall’imponibilità le plusvalenze ottenute da acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
L’Agenzia dell’Entrate proprio su questo aspetto si è pronunciata con la risoluzione n.105 del 21 maggio 2007 in cui risponde ad un quesito postogli da un contribuente.
Un contribuente il 31 luglio del 2002 aveva acquistato un locale appartenente alla categoria catastale C/2, pertanto non abitativo. L’immobile è stato comunque adibito ad abitazione principale sin dal 9 giugno 2003 e solo in data 15 febbraio 2006 è stato effettuato la variazione da C/2 ad A/7 (abitazione). Il quesito posto dal contribuente è di sapere se la plusvalenza realizzata mediante la cessione dell’immobile concorra alla tassazione quale reddito diverso.

L’agenzia delle entrate ha chiarito con la risoluzione che l’immobile in questione, acquistato in data 31 luglio 2002 e adibito a sua abitazione principale dal giugno 2003, possa essere considerato oggettivamente idoneo all’uso abitativo solo a decorrere dalla data (successiva al 15 febbraio 2006) in cui l’immobile è stato effettivamente iscritto nella categoria catastale A/7.
Ne consegue che, qualora si ceda l’unità immobiliare in discussione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di acquisto (31 luglio 2002), l’eventuale plusvalenza realizzata (differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto) concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini dell’Irpef, quale reddito diverso.

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