ANTICIPATO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Lombardia subito a basso consumo energetico. Anticipando le norme statali di due anni e dopo un’attenta valutazione dei suggerimenti provenienti da Enti pubb...

12/07/2007
Lombardia subito a basso consumo energetico. Anticipando le norme statali di due anni e dopo un’attenta valutazione dei suggerimenti provenienti da Enti pubblici, progettisti, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi Professionali, Associazioni di costruttori ecc., la regione Lombardia, in cooperazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il provvedimento ”Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia”, finalizzato ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva 2002/91/CE e dal Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato con Decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 311, e in attuazione degli articoli 9 e 25 della legge regionale del 2 dicembre 2006, n. 24.

La concertazione con i diversi portatori d'interesse ha rappresentato una tappa obbligata per poter definire le disposizioni contenute nel provvedimento regionale. Dopo aver valutato secondo criteri di oggettività i diversi suggerimenti sono state previste misure più restrittive rispetto a quelle imposte a livello nazionale, senza per questo rinunciare a salvaguardare gli aspetti economici, di vivibilità e di salvaguardia degli elementi di tipicità costruttiva.

A partire dall’1 gennaio del 2008 saranno effettive le disposizioni previste dal provvedimento regionale, che di fatto anticipando di due anni i requisiti di prestazione energetica degli edifici che sul territorio nazionale hanno decorrenza dall’1 gennaio 2010.

Gli elementi più rilevanti contenuti nel provvedimento regionale, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i., riguardano:
a) la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b) le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
c) la certificazione energetica degli edifici.

In particolare, le disposizioni previste dal provvedimento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:
a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
c) certificazione energetica degli edifici.

Sono escluse dall’applicazione del provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

A cura di Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati