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L’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, con un nuovo titolo, il disegno di legge recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza s...

04/07/2007
L’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, con un nuovo titolo, il disegno di legge recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”(DDL 1507/S, Relatore il Sen. Giorgio Roilo - Gruppo parlamentare L`Ulivo).
Nel corso dell’esame, sia in Commissione Lavoro, sia in Aula, sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni al provvedimento, con l’inserimento, altresì, nel testo di norme di diretta applicazione.
In particolare, è stato modificato l’articolo che prevede la delega al Governo per il riassetto della disciplina, con la riformulazione dei criteri direttivi a cui l’Esecutivo dovrà uniformarsi nell’adozione dei decreti legislativi di riordino.
Tra i criteri, come riformulati ed integrati, viene previsto, tra l’altro:
  • l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
  • la semplificazione degli adempimenti “meramente formali” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese, con la previsione di forme di unificazione documentale;
  • il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale;
  • la revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentate per la sicurezza territoriale e l’introduzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo;
  • la rivisitazione e il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, quali strumenti di supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche o organizzative atte a garantire la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • la valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, degli accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che possano orientare i comportamenti dei datori di lavoro;
  • la riformulazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi delegati. Al riguardo viene previsto, tra l’altro, il riconoscimento ad organizzazioni sindacali e ad associazioni dei familiari delle vittime la possibilità di esercitare di diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa (ai sensi degli artt.91 92 del Codice di procedura penale), con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale. disposta, altresì, la destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione a campagne d’informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
  • la revisione della normativa in materia di appalti con misure volte a migliorare l’efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore ed il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare in relazione ai subappalti. Prevista, altresì, la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di assicurare che l’assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Prevista, altresì, la modifica della disciplina del Codice dei contratti pubblici (DLgs 163/06), con la previsione che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all`entita` e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto.
In corso d’esame sono stati, altresì, inseriti i seguenti, ulteriori criteri:
  • la previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenza in materia di tutela e sicurezza del lavoro, acquisite attraverso percorsi mirati;
  • il rafforzamento e la garanzia delle tutele previste dall’articolo 8 del Dlgs 277/91, relativo all’allontanamento temporaneo dall’esposizione ad agenti chimici, fisici ed organici;
  • l’introduzione dello strumento dell` interpello (art.9, DLgs 124/04) relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I decreti legislativi di riordino saranno adottati, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri del Lavoro, della Previdenza sociale, della Salute, delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Sugli stessi sarà acquisito, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari di merito ed entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore potranno essere adottate norme correttive ed integrative.

Tra le numerose norme immediatamente precettive inserite nel testo, sono previste disposizioni di modifica al DLgs 626/94, relative al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al documento per la valutazione dei rischi per la sicurezza.
Viene disposto, al riguardo, che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, allegato al contratto d’appalto o d’opera. La norma non si estende ai rischi specifici propri dell`attivita` delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Si prevede, altresì, l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento previsto all’art.4 del DLgs 626/94, elaborato dal datore medesimo e contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e il programma delle misure per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché del registro degli infortuni sul lavoro.
Con altra norma viene disposto che, ferme restando le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici di cui agli art. 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Viene, inoltre, disposto che gli organismi paritetici previsti dal DLgs 626/94 possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
Gli organismi paritetici possono, altresì, chiedere alla competente autorità di coordinamento di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Sono previste norme per il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali previsti dall’art. 27 del DLgs n. 626/94 e dal DPCM 5 dicembre 1997.
In particolare, il coordinamento da attuarsi tramite apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è volto ad individuare, nell’ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale, nonché l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.
Fino all’emanazione del decreto suddetto, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell’ambito territoriale di competenza.
La norma dispone, inoltre, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l’Istituto nazionale per l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro, l’Istituto di previdenza per il settore marittimo, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia, predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette. Viene previsto, altresì, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministero della pubblica Istruzione avviano a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, nell’ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi Operativi Nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Altre norme previste dal testo concernono modifiche all’articolo 86 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici).
In particolare, viene previsto che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. A tal fine il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.

Con altra norma viene introdotto un articolo aggiuntivo al D.Lgs 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con cui si prevede che, in caso di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro si applica una sanzione in misura non inferiore a mille quote.
Nel caso di condanna per uno dei delitti suddetti si applicheranno le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del DLgs 231 relative, tra l’altro, all’interdizione dall’esercizio dell’attività, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere un pubblico servizio, all’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.

E` stato, inoltre, disposto che, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dall’1 settembre, che il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice debba essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’obbligo sussiste anche per i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali dovranno provvedervi per proprio conto.
In caso di datori di lavoro con meno di dieci dipendenti l’obbligo può essere assolto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro competente, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Ai fini del computo delle unità lavorative viene precisato che si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli autonomi.
In caso di violazione delle norme, vengono previste sanzioni amministrative in capo al datore di lavoro da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore. Il lavoratore che non provveda ad esporre la tessera viene punito con sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
Nei confronti delle sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art.13 del Dlgs 124/04.

Una ulteriore previsione del disegno di legge estende a tutti i settori produttivi le disposizioni introdotte dall’articolo 36-bis del decreto-legge 223/06, convertito dalla legge 248/06, in materia di contrasto al lavoro irregolare e promozione della sicurezza nel settore edile.
Nello specifico si prevede che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al DLgs 66/2003, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell’emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
Sono condizioni per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.
La sanzione amministrativa aggiuntiva si applicherà anche al settore edile, con l’integrazione delle sanzioni già previste dall’articolo 36-bis del decreto-legge 223/06.
Sempre in tema di contrasto al lavoro irregolare è stato, inoltre, previsto che i poteri e gli obblighi assegnati in quest’ambito al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sono estesi, nell’ambito dei compiti istituzionali delle Aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, al personale ispettivo delle Aziende sanitarie medesime, limitatamente all’accertamento di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Con altra previsione viene disposto che, in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da immediata notizia all`INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.

Viene, inoltre, disposta la concessione ai datori di lavoro di un credito d’imposta, entro un limite di spesa pari a venti milioni di euro annui, nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi di formazione e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale sono stabiliti i criteri e le modalità della certificazione della formazione.
Con decreti annuali del Ministro dell’Economia di concerto con il Ministro del Lavoro vengono ripartite le risorse tra i beneficiari.
Viene precisato che il credito d’imposta può essere fruito nei limiti derivanti dall’applicazione della normativa di cui al regolamento CE 1998/06.

Fonte: ANCE
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