CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ai numerosi quesiti posti da vari uffici, con la circolare del 17 luglio scorso. protocollo n. 25/I/9503, ha fornito det...

01/08/2007
Il Ministero del Lavoro, rispondendo ai numerosi quesiti posti da vari uffici, con la circolare del 17 luglio scorso. protocollo n. 25/I/9503, ha fornito dettagliati chiarimenti in merito all’articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e, quindi ai requisiti previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ed in particolare al Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Nella circolare viene evidenziato che la norma che dispone l’applicazione, a decorrere dall’1 luglio 2007, del comma 1175, dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 l’obbligatorietà del documento unico di regolarità contributiva per l’ottenimento dei benefici normativi e dei contributi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è applicabile anche nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura anche in assenza del decreto attuativo previsto dal comma 1176 dell’articolo 1 della citata legge n. 296/2006.

A cura di Paolo Oreto
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