LEGGE REGIONALE SUGLI APPALTI

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 22 Agosto scorso è stata pubblicata la Legge regionale 13 Agosto 2007, n. 31 recante “Organizzazione...

13/09/2007
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 22 Agosto scorso è stata pubblicata la Legge regionale 13 Agosto 2007, n. 31 recante “Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni..”
La nuova legge regionale, che consta di 24 articoli, interviene in maniera puntuale per esercitare un’azione per la trasparenza degli appalti e delle concessioni, la qualificazione dei soggetti coinvolti nel ciclo dell’appalto, l’introduzione di criteri di ecoefficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e l’efficacia delle procedure, con particolare riferimento alle iniziative atte a migliorare l’efficienza dell’organizzazione delle stazioni appaltanti, garantendo la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.

Con l’articolo 3, al fine di garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici, la pubblicità degli atti e la massima diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza economica, di fornire assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché per concorrere alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al rispetto della contrattazione collettiva, è istituito l’Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi.
Con l’articolo 6, le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare la congruità delle offerte nelle procedure di appalto rispetto al costo del lavoro, alle norme in materia previdenziale e assistenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Con l’articolo 10, al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere pubbliche e opere di interesse pubblico, è istituita l’Unità tecnica regionale, che opera presso la competente struttura regionale.
Con l’articolo 13, per i contratti relativi a lavori la Regione, nel rispetto della normativa vigente, la regione adotta linee guida al fine di promuovere:
a) la qualità della progettazione;
b) la conformità con la normativa vigente prescritta per lo specifico oggetto dell’appalto, in relazione al livello progettuale;
c) la compatibilità con le esigenze e/o prestazioni determinate dallo studio di fattibilità o dal documento preliminare della progettazione o dagli elaborati progettuali già approvati;
d) la completezza, la chiarezza e la coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell’avvio delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi, alla corretta determinazione quantitativa delle opere ed alla quantificazione degli oneri per la sicurezza.

Per ultimo, ricordiamo che al Capo III, negli articoli dal 16 al 19 vengono dettate disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili in armonia con quanto previsto dalla recente normativa statale e che al Capo IV, negli articoli 20 e 21 viene definita un’introduzione agli aspetti ambientali nell’acquisto di forniture e servizi.

A cura di Paolo Oreto
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