INDICAZIONI ALLE SOA SULLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l’allegato comunicato n. 50 del 2 ottobre 2007, ha fornito ulteriori c...

12/10/2007
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l’allegato comunicato n. 50 del 2 ottobre 2007, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di qualificazione delle imprese, con particolare riferimento alle modalità di calcolo che le SOA devono seguire ai fini di una corretta attribuzione dell’incremento convenzionale premiante di cui all’articolo 19 del DPR n. 34/2000.
Come è noto, l’articolo 19 prevede che l’impresa - che oltre al requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000, riferito al settore delle costruzioni, possieda anche tre dei quattro requisiti ed indici economico-finanziari previsti al comma 1 di detto articolo - possa essere premiata con l’incremento convenzionale del valore degli importi indicati nell’articolo 18, al comma 2, lettera b (cifra di affari in lavori) e al comma 5, lettere b e c (rispettivamente lavori complessivi e cosiddetti ``lavori di punta`` eseguiti in ogni singola categoria oggetto della richiesta).

Il valore dei suddetti importi, che devono essere tutti realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, sono figurativamente incrementati in base alla percentuale determinata secondo le modalità di calcolo indicate nell’allegato F al DPR 34 e valgono per la dimostrazione dei requisiti previsti dall’articolo 18, nei commi testé citati, da utilizzare per ottenere l’attestazione SOA.

Ad ogni buon fine, si riportano sinteticamente i quattro requisiti ed indici economico-finanziari di cui all’articolo 19, comma 1:
  • capitale netto, almeno pari al 5% della cifra d’affari media annuale;
  • indice di liquidità, pari o superiore a 0,5;
  • reddito netto di esercizio, di valore positivo in almeno due degli ultimi tre anni;
  • dotazione di attrezzature tecniche e di personale, di valore non inferiore ai minimi stabiliti dall’articolo18, commi 8 e 10 (rispettivamente il 2% ed il 15% della cifra d’affari in lavori).
L’Autorità, dopo aver riportato alcuni esempi di elaborazione di calcolo, utili ad evidenziare gli effetti distorsivi che potrebbero derivare da un eventuale stravolgimento della norma - emerso in occasione delle ordinarie verifiche a campione - invita tutte le SOA autorizzate a determinare con attenzione i parametri per il calcolo dell’incremento convenzionale premiante. In particolare, queste devono aver sempre presente che l’accertamento dell’incidenza percentuale del costo del personale e delle attrezzature non si esaurisce in raffronto alla cifra d’affari, ma richiede anche una verifica di tipo qualitativo “interno”, affinché siano rispettati anche tutti i rapporti percentuali indicati nei commi 8 e 10 del DPR 34.

Il comma 8 dispone che il valore delle attrezzature tecniche deve raggiungere almeno il 2% della cifra d’affari in lavori e deve essere “costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria”.

Il comma 10 dispone che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, “non deve essere inferiore al 15% della cifra di affari in lavori, di cui almeno il 40% per personale operaio”. In alternativa, nel caso in cui il personale dipendente risulti assunto a tempo indeterminato, il costo sostenuto “non deve essere inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui almeno l`80% per personale tecnico laureato o diplomato”.

In conclusione, per l’Autorità per la vigilanza, l’impresa, che lavora in qualità e possiede almeno tre dei suddetti requisiti, fornisce sufficienti indicatori della propria solidità ed affidabilità aziendale; pertanto, l’accertamento della sussistenza di tali indicatori in un’impresa comporta che quest’ultima possa ottenere quel bonus valutativo, che le consentirà di accedere ad una classifica di importo superiore rispetto a quella che otterrebbe sulla base dei soli requisiti effettivamente comprovati.

Fonte: www.ance.it
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