APPROVATO DAL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato nell’adunanza dell’8 ottobre scorso, con n. della sezione 3664/2007, ha espresso parere favorevole con osservazioni allo Schema di decr...

19/10/2007
Il Consiglio di Stato nell’adunanza dell’8 ottobre scorso, con n. della sezione 3664/2007, ha espresso parere favorevole con osservazioni allo Schema di decreto ministeriale recante “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Il Consiglio di Stato, considerando che lo schema di regolamento, volto a modificare quello adottato con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555 - che dava attuazione all’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 -, è stato predisposto per adeguare le disposizioni di quest’ultimo decreto alle modifiche della normativa primaria, intervenute per effetto della legge 1 agosto 2002, n. 166; della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che lo schema stesso è stato predisposto, in ottemperanza alla norma citata, previa apposita pattuizione in sede di contrattazione decentrata, svoltasi nelle date del 13 gennaio 2004, del 20 marzo 2007 e del 2 aprile 2007, ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni sui vari articoli.

Lo schema di Regolamento predisposto dal Ministero delle Infrastrutture, si compone dei seguenti 11 articoli:
  • art. 1 gli obiettivi e le finalità della normativa;
  • art. 2 il suo campo di applicazione;
  • art. 3 la base e la modalità di calcolo dell’incentivo;
  • art. 4 il procedimento di affidamento degli incarichi e le categorie di dipendenti aventi titolo alla ripartizione dell’incentivo;
  • art. 5 le percentuali minime e massime che possono essere attribuite a ciascuno degli aventi titolo, nell’ambito della fissazione della percentuale dell’incentivo, stabilita, rispettivamente, al 2 per cento per i progetti di importo fino ad euro 1.000.000; all’1,9 per cento per quelli di importo compreso tra euro 1.000.000 ed euro 5.000.000, e all’1,8 per cento per quelli di importo superiore a euro 5.000.000, prevedendosi, altresì, che la percentuale possa, comunque, raggiungere il 2 per cento anche per gli importi superiori a euro 1.000.000, in casi di particolare complessità;
  • art. 6 la misura percentuale con cui si ripartisce l’ammontare totale dell’incentivo fra i tre livelli di progettazione;
  • art. 7 i termini per le prestazioni progettuali;
  • art. 8 la previsione della non corresponsione o del recupero dell’incentivo nel caso di varianti in corso d’opera dovute ad errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all’art. 132, comma 1, lett. e) del codice;
  • art. 9 le modalità di pagamento del compenso;
  • art. 10 la previsione di una relazione periodica sull’applicazione del regolamento;
  • art. 11 recante l’abrogazione del regolamento n. 555 del 1999.
Ricordiamo che il comma 5 dell’articolo 92 del Codice dei contratti dice testualmente: “5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all' articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.” .

A cura di Paolo Oreto
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