Dall’AUTORITA’ UN ATTO DI SEGNALAZIONE AL GOVERNO

Non si è fatto attendere un intervento dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sul problema legato all’articolo 114 ...

30/10/2007
Non si è fatto attendere un intervento dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sul problema legato all’articolo 114 del disegno di legge relativo alla Finanziaria 2008 con cui vengono soppressi gli arbitrati e viene, quindi cancellato un istituto previsto non soltanto all’articolo 241 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ma anche nelle due direttive CEE 2004/17 e 2004/18.
L’Autorità con un atto di segnalazione recante “Problematiche inerenti la disciplina dell’arbitrato nell’ambito dei contratti pubblici”, inviato al Governo ed al Parlamento, segnala un fenomeno particolarmente grave di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici e formula alcune proposte in ordine alle modifiche occorrenti.

L’atto di segnalazione, dopo una prima parte in cui traccia l’evolversi dell’istituto dell’arbitrato dal 1994 ad oggi, precisa che, per gli arbitrati, in atto vige il sistema “binario” o “alternativo”, a seconda che le parti siano o meno d’accordo sul nominativo del terzo arbitro.
In caso di accordo, l’arbitrato deve svolgersi secondo il modello dell’arbitrato libero, vale a dire applicando la disciplina ordinaria contenuta nel codice di procedura civile, e lasciando agli arbitri il potere di autoliquidazione dei compensi, pur se con l’obbligo di applicare le tariffe allegate al D.M. n. 398 del 2000.
Nell’ipotesi, invece, di mancato accordo tra le parti, l’arbitrato si deve svolgere secondo il modello di arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale, applicando le norme contenute del DM n. 398/2000 e, solo per quanto da esso non disciplinato, le norme del codice di procedura civile.
Sulla situazione derivante da tale assetto normativo, l’Autorità ha inviato un atto di segnalazione al Governo ed al Parlamento il 24 febbraio 2005.
Pertanto, attualmente, la Camera arbitrale interviene solo nell’ipotesi in cui manca l’accordo delle parti sulla nomina del terzo arbitro. In tale evenienza provvede la Camera in alcuni momenti del procedimento: determinazione del deposito in acconto; scelta del C.T.U. e del segretario del collegio all’interno degli elenchi istituiti presso di essa; sede del collegio presso la Camera o presso un Osservatorio regionale; determinazione dei compensi spettanti agli arbitri con ordinanza deliberata dal Consiglio, sulla base della proposta di liquidazione formulata dal collegio.

Tale assetto normativo ha comportato gravi oneri per le finanze delle stazioni appaltanti, il più delle volte soccombenti in giudizio, a causa delle maggiori spese derivanti dall’espletamento dell’arbitrato non amministrato ed il Parlamento, nel portare la propria attenzione sul tema, ha difatti rilevato forti criticità del sistema con particolare riguardo alla questione delle tariffe. Nel secondo decreto correttivo del Codice dei contratti (d.lgs. n. 113/2007) è stato, quindi, posto un parziale rimedio rendendo obbligatoria la tariffa di cui al DM n. 398 del 2000.

E’ giusto, però, rilevare che, quando vengono segnalate anomalie e criticità nel sistema degli arbitrati, queste si prospettano con riguardo agli arbitrati liberi, in particolare in relazione agli eccessi di autoliquidazione dei compensi relativi ad arbitri, periti e segretari.
Ma quello che più interessa, oltre alla generalizzata acquiescenza delle Amministrazioni a fronte di compensi non rispettosi della tabella da applicare, è la frequenza delle soccombente dell’amministrazione nei procedimenti arbitrali ed in particolare negli arbitrati liberi.
Da ciò anche il rilievo corrente che l’istituto arbitrale costituisca un sistema diretto in gran parte a favorire l’impresa a danno dell’Amministrazione.

Le considerazioni che vengono fatte, nell’atto di segnalazione sono le seguenti:
  • l’esclusione della clausola compromissoria o del compromesso per le controversie in tema di contratti pubblici genera forti perplessità in merito alla sostenibilità da parte del mercato, a causa dell’eccessiva lunghezza dei tempi della giustizia, sia essa ordinaria che amministrativa;
  • il criterio del doppio binario non sembra offrire la possibilità per uscire dalle criticità dell’istituto, giustamente lamentate anche in Parlamento;
  • l’arbitrato amministrato quale normativamente configurato prima della sentenza del Consiglio di Stato a giudizio di questa Autorità offriva garanzie sufficienti sia in ordine alla natura neutrale ed imparziale della costituzione del collegio sia in ordine alla possibilità di monitorare l’andamento delle liti sia infine in ordine al contenimento delle spese.
L’atto di segnalazione viene concluso precisando che occorre superare il sistema del doppio binario e far rientrare nella Camera Arbitrale tutta la materia della designazione del terzo arbitro e della regolazione delle tariffe in base a chiari disposti normativi con una conseguente modifica del sistema previsto dagli articolo 241, 242 e 243 del dlgs 163/2006 nel senso di ripristinare l’arbitrato amministrato come unico modello, attribuendo, quindi, alla Camera Arbitrale un potere generalizzato di nomina del terzo arbitro e di determinazione dei compensi dei collegi arbitrali. .

A cura di Paolo Oreto
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