PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Il Consiglio di Stato con parere dell’8 ottobre scorso avente per oggetto “Ministero delle Infrastrutture - Schema di regolamento recante criteri, modalità e...

02/11/2007
Il Consiglio di Stato con parere dell’8 ottobre scorso avente per oggetto “Ministero delle Infrastrutture - Schema di regolamento recante criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006” cerca di chiarire il problema legato al coordinamento tra il Ministero delle Infrastrutture e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il regolamento contemplato dall’articolo 253, comma 21 del D.Lgs. n, 163/2006, nel testo modificato dal secondo decreto correttivo, che dispone testualmente “In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture sentita l’Autorità, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro un anno dall’entrata in vigore del predetto decreto” è stato predisposto dal Ministero delle infrastrutture ed inviato al Consiglio di stato con nota del 31 agosto pervenuta il 28 settembre.

Il Consiglio di Stato, sul testo di regolamento predisposto dal Ministero delle Infrastrutture, ha espresso parere favorevole con una serie di osservazioni tutte indirizzate ad un migliore coordinamento tra il Mistero stesso e l’Autorità di vigilanza; sullo schema di decreto è stato acquisito il parere dell’Autorità di vigilanza, prescritto dalla norma, e le cui osservazioni sono state quasi integralmente recepite.

In sintesi, l’articolo 253, comma 21 del Codice dei contratti, - al fine di rimediare a situazioni patologiche che sono emerse nella prassi, e che hanno formato oggetto di contenzioso, anche giudiziario, relative ad attestazioni SOA rilasciate sulla base di falsi certificati di esecuzione lavori o false fatture - , prevede una revisione straordinaria delle attestazioni SOA rilasciate prima dell’entrata in vigore del codice, e a decorrere da quando il sistema SOA è entrato in vigore, vale a dire il 1° marzo 2000.
Non si tratta di una verifica a campione, che è sempre possibile a regime (art. 14, comma 3, DPR n. 34/2000 e art. 69, comma 3, dello schema di regolamento generale di esecuzione e attuazione del codice), ma di un controllo generalizzato, esteso a tutte le attestazioni SOA rilasciate in un arco temporale di oltre sei anni.
Sebbene le attestazioni SOA abbiano durata quinquennale, la norma primaria non limita la revisione solo alle attestazioni vigenti, ma a tutte quelle rilasciate a decorrere dal 1° marzo 2000, e dunque anche a quelle che siano già scadute al momento in cui l’opera di revisione ha inizio.

Va chiarito che, in riferimento a quanto previsto all’articolo 253, comma 21 del Codice dei contratti, le modalità operative della revisione straordinaria degli attestati SOA vengono demandate non ad un regolamento dell’Autorità di vigilanza (che, pure, gode di autonomia organizzativa e regolamentare), ma ad un regolamento ministeriale, stabilendo che su tale regolamento sia previsto il parere non vincolante dell’Autorità.
La straordinarietà dell’opera di revisione giustifica un intervento, del pari straordinario, del Ministero delle infrastrutture, in deroga alla regola generale della vigilanza intestata all’Autorità, e della competenza ordinaria di quest’ultima ad effettuare annualmente verifiche a campione sugli attestati SOA.
Tuttavia l’art. 253, comma 21, del codice, va letto in coerenza con il complessivo sistema di vigilanza sulle SOA, che, nel codice, è affidato all’Autorità di vigilanza: una lettura coerente induce a ritenere che l’art. 253, comma 21, abbia inteso prevedere, oltre che la competenza regolamentare del Ministero, nella fase operativa un intervento collaborativo del Ministero stesso, in deroga alla regola generale secondo cui il controllo sugli attestati SOA compete all’Autorità di vigilanza, che lo effettua annualmente a campione.
Ma, appunto, tale intervento collaborativo, va da un lato circoscritto alla fase istruttoria, restando il potere decisionale intestato all’Autorità (come già correttamente dispone lo schema di regolamento), e, dall’altro lato, non può comportare una competenza istruttoria esclusiva in capo al Ministero.
Fatte queste premesse i giudici amministrativi (relatore De Nictolis) non hanno condiviso l’impostazione data dallo schema di regolamento, perché “infatti che solo il Ministero possa individuare quali sono i dati discordanti e segnalarli all’Autorità, mentre questa possa solo adottare i provvedimenti finali”.

A cura di Paolo Oreto
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