ARBITRATI, ACCORDI BONARI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nessuna risposta positiva sull’atto di segnalazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 25 ottobre scorso al...

09/11/2007
Nessuna risposta positiva sull’atto di segnalazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 25 ottobre scorso al governo e dal parlamento che era intervenuto sul problema legato all’articolo 114 del disegno di legge relativo alla Finanziaria 2008 con cui vengono soppressi gli arbitrati e viene, quindi cancellato un istituto previsto non soltanto all’articolo 241 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ma anche nelle due direttive CEE 2004/17 e 2004/18.

La Commissione bilancio del Senato non approva gli emendamenti che avrebbero consentito la modifica del testo dell’articolo 114, così come predisposto dal governo ed anzi aggiunge ai 4 commi con cui, di fatto, vengono cancellati gli arbitrati, un ulteriore comma e precisamenete il 4-bis che contiene una modifica della norma sull’accordo bonario di cui all’articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006; il testo del comma 4-bis è il seguente:
4-bis. Al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all’articolo 240, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: “15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danni erariali, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10”.

Nulla ancora è definitivo ma se il nuovo comma sarà approvato e se l’articolo 114 passerà in questa nuova versione anche alla Camera, oltre alla cancellazione dell’istituto dell’arbitrato si aggiungerebbe una grande responsabilità sia per il responsabile del procedimento e sulla commissione prevista al comma 5 dell’articolo 240 del Codice; il responsabile del procedimento dovrebbe rispondere sia sul piano disciplinare sia di danno erariale nel caso in cui non abbia svolto le funzioni assegnate dall’articolo 240 del Codice entro i termini previsti nei vari commi del citato articolo mentre la commissione di cui al citato comma 5 che ha l’onere di formulare la proposta di accordo entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, perderebbe il diritto a qualsivoglia compenso..

A cura di Paolo Oreto
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