INCOSTITUZIONALITA’ ART. 37 DPR 327/2001

La Corte costituzionale è recentemente intervenuta con la sentenza del 24 ottobre 2007, n. 348 per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis,...

06/11/2007
La Corte costituzionale è recentemente intervenuta con la sentenza del 24 ottobre 2007, n. 348 per dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione dell’art. 111 della Costituzione, in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) con la conseguenza dell’illegittimità costituzionale anche dell'art. 37, commi 1 e 2, del DPR 327/2001 (TU delle espropriazioni per pubblica utilità) che ne ha riprodotto il contenuto, in materia di determinazione dell'indennità di esproprio delle aree edificabili che conduce ad una riduzione di circa il 50 per cento rispetto al valore reale del bene.

Ricordiamo che i citati commi 1 e 2 del DPR 327/2001 dispongono testualmente:
”1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.”

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma in argomento relativamente alla parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili, è previsto un criterio di calcolo basato sulla media tra il valore effettivo del bene ed il reddito dominicale rivalutato. Secondo i giudici, visto che l’indennità risultante da tale media, oscillerebbe tra il 50% ed il 30% del valore di mercato del bene , il criterio ivi previsto non garantisce un serio ristoro ai proprietari dei beni espropriati.

Vista, dunque, la dichiarata incostituzionalità delle norme di cui all’articolo 37, commi 1 e 2 del DPR n. 327/2001, è lecito porsi quale criterio dovrà essere seguito in attesa dell’emanazione di una nuova disciplina; la Corte ha osservato che il giudice italiano non può imporre come giusto indennizzo quello corrispondente al valore di mercato del bene espropriato, poiché mentre in sede europea tale criterio è stato più volte considerato l'unico di regola applicabile, in ambito italiano la Corte costituzionale ha già ritenuto che la nozione di “serio ristoro” sia compatibile con una riduzione del prezzo pieno del bene espropriato, come sacrificio individuale dovuto alla pubblica utilità.
In definitiva, in caso di disapplicazione delle norme delle quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale ed in attesa della nuova disciplina, dovrà essere individuato un nuovo criterio per la determinazione dell’indennità di esproprio che, pur non essendo coincidente con il valore di mercato, sia comunque idoneo ad assicurare un maggiore importo rispetto a quello derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 37 del DPR 327/2001.

Con sentenza, poi, n. 349 del 24 ottobre 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto legge 333/92, sempre in contrasto con gli obblighi internazionali (CEDU), perchè non è previsto un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato. ”.

A cura di Paolo Oreto
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