UNA NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO

Con l’allegata nota del 27 novembre scorso il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito formulato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, ha ...

18/12/2007
Con l’allegata nota del 27 novembre scorso il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito formulato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, ha avuto occasione di precisare nuovamente la differenza tra appalto genuino e appalto illecito di manodopera, anche alla luce dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003.
Il Ministero ha infatti ribadito che l’appalto lecito deve caratterizzarsi per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, nonché per l’assunzione del rischio nell’esecuzione del rapporto contrattuale.

Quanto al concetto di autonoma organizzazione, il dicastero ha precisato che questa non può coincidere con la mera predisposizione dei turni di lavoro e/o gestione amministrativa delle retribuzioni, supportando la tesi con la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 16788/2006) nella quale si legge che : “soltanto in alcune ipotesi eccezionali l’autonomia imprenditoriale può essere ravvisata essenzialmente nella predisposizione della sola organizzazione del lavoro, richiedendo la regola generale che l`attivita` appaltata sia supportata da mezzi e capitali propri dell`appaltatore”.
Quanto al concetto di rischio il dicastero ha precisato che questo deve essere valutato rispetto all`entita` di lavoro che ciascuna parte impegnata nel contratto, nel qual caso l’appaltatore, si impegna direttamente a portare a compimento.

In tutti quei casi, pertanto, in cui l’appaltatore si limita ad una gestione amministrativa del rapporto di lavoro, non ravvisandosi una vera e propria organizzazione d’impresa, né tantomeno l’assunzione del rischio a proprio carico, in quanto ad esempio il committente retribuisce comunque l’appaltatore a prescindere dal risultato conseguito, si configurerà una interposizione illecita di manodopera sanzionata dalla legge.

Fonte: www.ance.it
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