NUOVO REGOLAMENTO SOLUZIONE CONTROVERSIE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 23 di ieri 28 gennaio è stato pubblicato il Provvedimento 10 gennaio 2008 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di la...

29/01/2008
Sulla Gazzetta ufficiale n. 23 di ieri 28 gennaio è stato pubblicato il Provvedimento 10 gennaio 2008 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante il “Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Il Regolamento consta di 7 articoli e di un allegato.
Ricordiamo che la nuova versione del regolamento aggiorna la precedente approvata con deliberazione del Consiglio nell’adunanza del 10 ottobre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2006, n. 248.
Il nuovo provvedimento è sensibilmente diverso dal precedente ancora pubblicato sul sito dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici e nello stesso è possibile rilevare le indicazioni qui di seguito riportate.

Nell’articolo 2 viene precisato che possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:
  • la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
  • l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
  • soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.
Nell’articolo 3 vengono indicate come non ammissibili le istante presentate:
  • su una questione riguardante la fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva; nel caso in cui per la fattispecie oggetto dell'istanza è stato presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;
  • in assenza di una controversia insorta fra le parti interessate;
  • da soggetti che non rientrano tra quelli individuati dall’articolo 2, comma 2 del provvedimento stesso.
Nell’articolo 4 viene precisato che l’istanza che deve essere predisposta secondo il modello allegato al provvedimento può essere inoltrata per fax o con raccomandata del servizio postale o per posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
Nei successivi articoli 5, 6 e 7 vengono trattati l’avvio dell’istruttoria e la partecipazione all’istruttoria e viene definita la composizione della Commissione per la soluzione delle controversie.

A cura di Paolo Oreto
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