NIENTE PROROGA: GRAVE ERRORE O IMPERDONABILE PASTICCIO?

Avevamo dato ieri notizia dell’inserimento nel decreto-legge “Milleprooghe” dell’articolo 20 concernente il “Regime transitorio per l'operatività della revis...

03/01/2008
Avevamo dato ieri notizia dell’inserimento nel decreto-legge “Milleprooghe” dell’articolo 20 concernente il “Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni” con cui sembrava venisse prorogata sino al 30 giugno 2009 l’applicazione delle norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 14/9/2005, in attesa della pubblicazione in gazzetta le nuove norme tecniche.
In verità la proroga, così come è stato scritto l’articolo 20, non c’è stata ed, anzi dall’1 gennaio 2008 è entrato in vigore definitivamente il decreto 14/9/2005 e riteniamo, quindi, che, in atto, non sia più possibile presentare progetti con riferimento al precedente decreto del 1996.

Tale affermazione nasce dalla considerazione che non essendo state emanate le nuove norme tecniche (che sono in corso di nuova revisione al fine di accogliere le osservazioni UE provenienti dall'Austria) che avrebbero sostituito le precedenti di cui al D.M. 14/9/2005, di fatto non è applicabile l’articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (decreto milleproroghe) e, quindi, non essendo stata emanata nessuna proroga per le precdenti norme tecniche, le stesse sono entrate in vigore l’1 gennaio 2008.

Ci sembra di capire, per altro, che, non appena saranno emanate le nuove norme tecniche che sostituiranno le precedenti, con riferimento al citato articolo 20 del D.L. n. 248/2007, che richiama l’articolo 5, comma 2-bis della legge 27 luglio 2004, n. 186, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle nuove norme tecniche, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione.
Un vero pasticcio. Sino al 31 dicembre 2007 era possibile applicare anche la legge n. 1086/1971 e la legge n. 64/1974 mentre dall’1 gennaio 2008 e sino alla emanazione delle nuove norme tecniche non sarà più possibile con la considerazione, poi, che tale possibilità tornerà nuovamente, per un periodo di 18 mesi, dopo l’emanazione delle nuove norme tecniche.

Auspichiamo che con la conversione in legge del decreto-legge n. 248/2007 si provveda ad una correzione del contenuto dell'articolo 20 perfezionando altresì la formulazione riguardante gli edifici pubblici strategici e rilevanti che attualmente si riferisce solo a quelli di interesse statale. .

A cura di Paolo Oreto
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