ESPROPRI LEGATI AL VALORE VENALE DEL BENE

Successivamente alla sentenza n. 348/2007 della Corte costituzionale la pubblica amministrazione, dovrà corrispondere il giusto valore per le espropriazioni ...

17/01/2008
Successivamente alla sentenza n. 348/2007 della Corte costituzionale la pubblica amministrazione, dovrà corrispondere il giusto valore per le espropriazioni e la normativa italiana si adegua alle sentenze della Corte europea e a quella della Corte costituzionale che prevedono che il valore di mercato dell’area diventi il parametro per il calcolo dell’indennità di esproprio per le aree edificabili.
La Finanziaria 2008, con i commi 89 e 90 dell’articolo 2, apporta alcune modifiche al DPR n. 327/2001, ovvero al Testo unico espropri.

Il primo cambiamento, ed il più significativo, riguarda il più volte citato articolo 37 in cui si fa riferimento proprio al calcolo dell’indennità da erogare: viene eliminato il criterio secondo cui l’indennità veniva stabilita attraverso la semisomma ridotta del 40% del valore venale e della rendita dominicale, rivalutato e moltiplicato per dieci, per passare al criterio del valore venale del bene.
A questa conclusione si è giunti perché la Consulta ha bocciato questo sistema di calcolo, fondato principalmente, su dati sganciati dal valore di mercato del bene, che dovrebbe essere, invece, il dato di partenza, tant’è che l’indennità che scaturiva era pari ad un valore tra il 50% ed il 30% del valore di mercato prima citato: risultava ingiustificata, quindi, la detrazione del 40%.
Con questa modifica, invece, si giunge ad un principio di “ragionevole legame” con il valore venale, previsto dalla Corte di Strasburgo, e di ragionevole ristoro, pensato dalla Consulta.

Nella Finanziaria 2008 sono, però, previste alcune eccezioni. Nel caso in cui l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, allora è previsto un abbattimento del 25% del valore venale.
D’altra parte anche il “serio ristoro” della Consulta non implica, sempre e comunque, la necessità di commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato del bene che si deve espropriare: le deroghe vengono stabilite in base alle finalità di pubblica utilità realmente perseguite.
Ne sono un esempio i piani di esproprio tesi a rendere possibili interventi programmati di riforma economica o migliori condizioni di giustizia sociale: in questo senso è possibile spiegare l’abbattimento del 25% anche se, da un altro lato, visto il carattere di ambiguità, può far sì che si possa approfittare della situazione anche con abusi nella pratica.
>BR> Nella Finanziara 2008 viene stabilito anche un “premio” al proprietario che conclude l’accordo di cessione e l’indennità, infatti, viene aumentata del 10%, provvedimento che nella normativa previgente era previsto solo se non veniva applicata la riduzione del 40%.
Questo aumento del 10% si applica, quindi, in tutti i casi, anche in quelli in cui l’accordo di cessione non è stato concluso per cause non imputabili all’espropriato o in quelli in cui al proprietario è stata offerta un’indennità provvisoria che risulta più bassa degli otto decimi di quella determinata in via definitiva.

Viene, inoltre, previsto, modificando l’articolo 20 del Testo Unico espropri e nel caso in cui non si giunga all’accordo, l’autorità espropriante deve disporre il deposito della somma, senza maggiorazioni, entro 30 giorni presso la Cassa depositi e prestiti spa.
Altre piccole modifiche vengono apportate dalla Finanziaria: per la determinazione d’urgenza, regolata dall’articolo 22 con la soppressione della riduzione del 40%; per le occupazioni senza titolo anteriori al 30 settembre 1996, regolate dall’articolo 55, si passa al criterio del valore venale del bene.
Infine, viene stabilito il campo di applicazione della nuova norma e, quindi di questi calcoli: verranno, infatti, applicati a tutti i procedimenti pendenti, mentre resteranno escluse le pratiche già condivise, accettate o irrevocabili.

A cura di Paola Bivona
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