Stop alle proroghe per l’adeguamento degli impianti

Stop alle proroghe per l’adeguamento degli impianti. Il 31 dicembre scorso è infatti scaduta la proroga del decreto Milleproroghe relativa alla sicurezza deg...

11/01/2008
Stop alle proroghe per l’adeguamento degli impianti. Il 31 dicembre scorso è infatti scaduta la proroga del decreto Milleproroghe relativa alla sicurezza degli impianti all’interno degli immobili ad uso non abitativo, con la conseguente entrata in vigore degli articoli 107-121 del Testo unico in edilizia (DPR 380/2001) che provocherà pesanti conseguenze per proprietari e committenti, ma che porterà soprattutto gravi disagi ad imprese installatrici.

Dall’1 gennaio 2008 tutti i lavori di impiantistica effettuati all’interno di unità immobiliari adibite ad uso non abitativo (locali pubblici, magazzini, sedi d’impresa o capannoni in cui si esercita un’attività imprenditoriale) dovranno essere effettuati da un tecnico abilitato ed iscritto all’albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali istituito dalle Camere di Commercio.

Gli impianti soggetti all’applicazione del presente provvedimento sono:
  • gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
  • gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
  • gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
  • gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
  • gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  • gli impianti di protezione antincendio.
In particolare, i requisiti che i tecnici devono possedere sono:
  • laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1 del DPR 380/2001, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore
  • oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  • oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme previste. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita Iva e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto.

La violazione di quanto previsto dai nuovi articoli del DPR 380/2001, prevede delle sanzioni amministrative da 51 a 258 euro a carico del committente o del proprietario nel caso di mancato rilascio della dichiarazione di conformità e da 516 a 5.164 euro nel caso gli impianti non siano stati correttamente adeguati alle norme di sicurezza previste. Ma non è tutto, i proprietari degli immobili fuorilegge potrebbero assistere anche alla chiusura coatta dell’immobile.

Considerato che le imprese installatrici, oltre a richiedere la qualifica, dovranno passare anche attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, si prevede che i tempi si allungheranno parecchio e che in linea di massima il Ministero, fino all’istituzione dell’Albo da parte delle Camere di Commercio, potrebbe suggerire l’applicazione degli adempimenti previsto prima del 31 dicembre dal Decreto Milleproroghe.

Restiamo tutti in attesa di ulteriori evoluzioni.

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