VIA E VAS: 12 MESI PER ADEGUARSI

Con la circolare n. 6 dello scorso 21 febbraio, l'Ance è intervenuta sul tema ambiente ed in particolare sulle modifiche apportate dal decreto legislativo 16...

29/02/2008
Con la circolare n. 6 dello scorso 21 febbraio, l'Ance è intervenuta sul tema ambiente ed in particolare sulle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (II Correttivo al Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. n. 152/2006) recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". In particolare, la circolare dell'Ance si focalizza l'attenzione sul cambiamento delle procedure operative relative alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS).

Con il decreto 16 gennaio 2008 n. 4, è stato, infatti, approvato un secondo correttivo con il quale si è proceduto alla riscrittura della parte II del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente), ovvero la parte relativa in particolare a VIA e VAS. Le Regioni hanno tempo 12 mesi per l'adeguamento, mentre per i procedimenti già avviati continueranno ad applicarsi le vecchie disposizioni.
La circolare dell'ANCE fornisce opportune chiarificazioni in merito all'ambito di applicazione di VIA e VAS, le competenze per la redazione dei due programmi, le semplificazioni procedurali introdotte dal decreto correttivo ed infine le procedure operative per la redazione dei due programmi.

Come si legge nella circolare, le principali novità segnalate sono le seguenti:
  • l'introduzione di una serie di disposizioni mirate ad assicurare la semplificazione dei procedimenti e il coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale. Ciò nonostante, rispetto alla precedente normativa, si nota un certo incremento dei tempi per la definizione delle varie fasi dei procedimenti;
  • l'eliminazione del silenzio-rigetto, per cui adesso l'amministrazione competente deve necessariamente concludere il procedimento di VIA o VAS con un provvedimento espresso e motivato;
  • la previsione dell'annullabilità, anziché della nullità, dei provvedimenti conclusivi di procedimenti effettuati senza aver effettuato la procedura di VIA o VAS;
  • l'avvio della procedura di VIA non più sulla base del progetto preliminare ma sul definitivo;
  • un più ampio riconoscimento della discrezionalità delle regioni e province autonome nel disciplinare, compatibilmente con le regole generali espresse nel codice, ulteriori modalità per l'individuazione di piani, programmi e progetti da sottoporre a VIA o VAS di competenza regionale o anche per la determinazione di criteri di esclusione dalla VIA per specifiche categorie progettuali; per lo svolgimento delle consultazioni; per le modalità di partecipazione delle regioni confinanti eventualmente coinvolte dall'attuazione del piano; per l'individuazione dei soggetti competenti in materia;
  • una nuova e più ampia definizione di "impatto ambientale" che ricomprende le alterazioni quali-quantitative sull'ambiente non solo negative ma anche positive che siano conseguenza dell'attuazione di piani, programmi o progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione dismissione compresi eventuali malfunzionamenti.



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