CONTO ENERGIA: CHIARIMENTI SUL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI DELL'IVA E DELL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DI ACCONTO

Con la Risoluzione 61/E dello scorso 22 febbraio, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sulla questione riguardante il Trattamento fiscale ai fini...

26/02/2008
Con la Risoluzione 61/E dello scorso 22 febbraio, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sulla questione riguardante il Trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'applicazione della ritenuta di acconto della tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica. L'Agenzia ha risposto ad un interpello in cui si chiedevano spiegazioni in merito all'IVA e all'applicazione della ritenuta d'acconto nel caso in cui il beneficiario della tariffa incentivante del conto energia non rientra tra i soggetti passivi dell'IRES e cede la tariffa incentivante ad un'impresa aggiudicataria di un bando di gara per la concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici.

In particolare, il bando di gara prevede che il soggetto non passivo dell'IRES metterà gratuitamente a disposizione della ditta aggiudicataria i propri tetti mentre la ditta realizzerà e provvederà alla manutenzione degli impianti che saranno installati sui tetti stessi di cui sarà proprietaria per tutta la durata della concessione (20 anni). Al termine della concessione gli impianti diventeranno di proprietà dell'istante.

Gli impianti dovranno produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del D.M. 19.02.07 del Ministero dello Sviluppo Economico e i rapporti contrattuali relativi alla fornitura di energia immessa in rete e di quella prelevata saranno regolati tra l'Ente banditore, la Società distributrice e/o l'Ente Gestore del servizio elettrico (GSE).
Durante il periodo della concessione, l'Ente verserà a titolo di corrispettivo, alla ditta aggiudicataria, esclusivamente le tariffe incentivanti previste dal citato decreto ministeriale 19/02/07.

Il quesito posto con istanza d'interpello riguarda l'imponibile ai fini IVA e la ritenuta d'acconto ed in particolare, l'istante ha chiesto di conoscere se la tariffa incentivante a cui ha diritto e che farà corrispondere, previa autorizzazione, da GSE alla ditta aggiudicataria della gara a titolo di corrispettivo:
  • è imponibile ai fini dell'IVA;
  • è soggetta alla ritenuta ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
La soluzione prospettata dall'istante è che la tariffa incentivante che farà corrispondere, a titolo di corrispettivo, da GSE alla ditta aggiudicataria della progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti:
  • non è imponibile ai fini dell'IVA, in quanto la tariffa è corrisposta al fine "(…) di garantire un 'equa remunerazione dei costi d'investimento e di esercizio; costi che, nel caso in esame, sono sostenuti proprio ed esclusivamente dalla ditta appaltatrice";
  • è assoggettabile a ritenuta d'acconto, sulla base di un'interpretazione sostanziale di quanto disposto dal paragrafo 8, ultimo periodo, della circolare n. 46 del 19 luglio 2007.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha sciolto ogni dubbio precisando che:
  • con la circolare n. 46 del 19 luglio 2007 (cfr. paragrafo 6), la tariffa incentivante percepita dal soggetto banditore è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a) del DPR n. 633/72, configurandosi come contributo a fondo perduto percepito in assenza di controprestazione al soggetto erogatore;
  • per quanto concerne la ritenuta d'acconto, l'articolo 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone che "Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali"; l'ente banditore in questione, titolare del diritto di percepire la tariffa agevolata, non rientra tra i soggetti passivi dell'IRES, in base alla esplicita esclusione stabilita dall'articolo 74, comma 1, del TUIR in favore, tra gli altri, di "organi e… amministrazioni dello Stato". Per cui, la ritenuta d'acconto in esame, che costituisce un'anticipazione dell'imposta dovuta dal percipiente, non può quindi essere applicata sul contributo (tariffa incentivante) corrisposto all'ente banditore che come detto non è soggetto passivo d'imposta.
Le stesse considerazioni non possono, però, essere fatte nei confronti della ditta aggiudicataria in quanto l'ente banditore di fatto non percepisce la tariffa perché autorizza la GSE a corrisponderla direttamente alla società aggiudicataria della gara a titolo di corrispettivo per i servizi dalla stessa resi (progettazione, esecuzione e manutenzione degli impianti), per un periodo pari a venti anni, durata della concessione.

In definitiva, il corrispettivo erogato dal GSE alla ditta aggiudicataria viene assegnato a fronte di una pluralità di prestazioni (progettazione dell'impianto, esecuzione o realizzazione dello stesso, manutenzione ordinaria e straordinaria) che, sulla base di quanto precisato nel bando di gara, coincide con l'importo della tariffa incentivante che matura in relazione all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. Ma, ciò che percepisce la società aggiudicataria della gara, non è la tariffa incentivante, che di diritto spetta all'Ente banditore, bensì una somma di denaro che l'Ente e la società stessa concordano essere pari alla tariffa incentivante. Ne consegue che la tariffa corrisposta da GSE alla ditta aggiudicataria, perdendo la natura di contributo per assumere quella di corrispettivo, sarà da assoggettare ad IVA nei modi ordinari. La società che riceverà da GSE il corrispettivo (pari alla tariffa incentivante maturata), dovrà quindi emettere fattura nei confronti del Ente banditore evidenziando un'imposta ai fini del valore aggiunto la cui base imponibile sarà costituita dall'importo percepito. Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile si osserva che ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A allegata al DPR 26 ottobre 1972, agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Per quanto concerne la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma del DPR n. 600 del 1973, questa non è applicabile sui contributi corrisposti all'Ente; non è, peraltro, assoggettabile alla predetta ritenuta il corrispettivo che l'Ente eroga alla società aggiudicataria tramite il GSE.


© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati