TELEFISCO 2008 E CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle entrate con la circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E fa conoscere i profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione “Telefisco 200...

21/02/2008
L’Agenzia delle entrate con la circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E fa conoscere i profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione “Telefisco 2008” del 29 Gennaio 2008 e le risposte ad ulteriori quesiti.
In particolare l’Agenzia delle Entrate interviene su due argomenti di notevole importanza e precisamente sugli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e sul regime fiscale per i contribuenti minimi.

Sul primo argomento nel corso di “Telefisco 2008” sono state date alcune risposte in merito a:
  • aliquota Iva 10 per cento sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  • detrazione per il risparmio energetico (c.d. 55 per cento) - Rateazione;
  • detrazione per il risparmio energetico (c.d. 55 per cento) - Esonero dall’a.q.e./a.c.e.
In particolare l’Agenzia delle Entrate precisa che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della citata legge n. 244 del 2007.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di rateizzare la detrazione per il risparmio energetico per un periodo superiore al triennio, prevista dalla legge finanziaria 2008, l’Agenzia precisa che tale possibilità ha efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva.

Per ultimo viene precisato che l’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione energetica (a.q.e.) o dell’attestato di certificazione energetica (a.c.e.) per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari è efficace a far data dal 1° gennaio 2008. Pertanto non può essere applicata in relazione alle spese per gli interventi sopra indicati, sostenute nel periodo di imposta 2007.

In merito poi al regime fiscale per i contribuenti minimi vengono date alcune risposte in merito al problema del limite dei beni strumentali utilizzati e dele spese di albergo e ristorante pagate dal professionista.
In merito al primo quesito l’Agenzia, con la citata circolare si ritiene che i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi” e viene ribadito che ai fini della verifica dei requisiti di accesso al regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50 per cento del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR.
Sul secondo quesito l’Agenzia precisa che le spese di albergo e ristorante, normalmente riferibili alla sfera privata del contribuente, potranno essere portate in deduzione per l’intero importo pagato (a prescindere dalle limitazioni previste dall’articolo 54, comma 5, del TUIR) qualora la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.

A cura di Paolo Oreto
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