LAVORI PUBBLICI: RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006

È stata pubblicata sul sito ufficiale della Regione Puglia e la nota, n. 815 del 24 gennaio 2008, esplicativa del decreto legislativo, n. 163 del 12 aprile 2...

06/02/2008
È stata pubblicata sul sito ufficiale della Regione Puglia e la nota, n. 815 del 24 gennaio 2008, esplicativa del decreto legislativo, n. 163 del 12 aprile 2006, per gli aspetti relativi alla ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 92.

L'articolo 92, comma 5, del d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così dispone:
"Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".
Alla luce delle irregolarità rilevate dalla Corte dei conti si ritiene di segnalare alcuni punti fermi per poter correttamente beneficiare degli incentivi previsti dall'articolo 92 del "codice" e precisamente:
  • è obbligatorio un valido atto regolamentare attuativo della norma di legge che stabilisca criteri ragionevoli e coerenti con la lettera e lo spirito della norma;
  • i destinatari dell'incentivo possono essere soltanto quelli contemplati dalla legge;
  • l'incentivo è liquidabile soltanto a soggetti che hanno realmente e documentalmente svolto le attività per le quali è prevista l'incentivazione e nei limiti strettamente correlati al loro effettivo apporto professionale (ad esempio in base agli elaborati tecnici previsti dalla legge tangibilmente prodotti);
  • vanno senza dubbio esclusi gli appalti di servizi e di forniture, individuati secondo le regole ermeneutiche comunitarie, da qualsiasi forma di incentivo: in questi casi si rientra nel doveroso espletamento di compiti istituzionali che possono essere retribuiti solo e soltanto con i tassativi trattamenti contrattuali. Ogni ulteriore riconoscimento extra ordinem, o in applicazione non corretta di istituti legislativi o contrattuali a fronte dell'espletamento di ordinarie mansioni, configura una erogazione atipica e, come tale, foriera di danno erariale;
  • con riferimento ai lavori e alle opere pubbliche è conveniente verificare attentamente l'oggetto del contratto e tutti gli elaborati tecnico-progettuali necessari e effettivamente predisposti e rapportare, al risultato di tale verifica, il riconoscimento e la liquidazione dell'incentivo;
  • è necessaria, infine, particolare attenzione per verificare eventuali contratti dissimulati nei quali, sotto la denominazione di appalti di lavori, si nascondano in realtà appalti che, in applicazione delle disposizioni sui contratti misti andrebbero qualificati servizi e forniture, con l'unico obiettivo di aggirare la norma e ottenere la liquidazione di compensi non ammessi dalle vigenti disposizioni.
Per ulteriori dettagli scaricare la nota allegata alla notizia.

fonte www.regione.puglia.it
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