APPALTI RISERVATI AI DISABILI

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008 si è pronunciata sugli appa...

07/02/2008
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008 si è pronunciata sugli appalti riservati ai disabili e sulle cooperative sociali.
L’Autorità ha fornito indirizzi applicativi in merito all’articolo 52 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n, 163/2006 riguardante la possibilità di riservare gli appalti a laboratori protetti o nel contesto di programmi di lavoro protetti, in deroga alle ordinarie condizioni di concorrenza, al fine di promuovere l’integrazione dei disabili nel mercato del lavoro.

Non essendo presenti nel nostro ordinamento gli istituti dei laboratori protetti e dei programmi di lavoro protetti, l’Autorità ha ritenuto che possono partecipare agli appalti riservati i soggetti giuridici che svolgono in via stabile e principale un’attività economica organizzata, aventi fra le proprie finalità quella dell’inserimento lavorativo dei disabili e che abbiano nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili, che in ragione della natura o gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali.

Le cooperative sociali - la cui disciplina, fatta salva dalla citata norma, opera in un ambito distinto, rivolgendosi alla più ampia categoria delle persone disagiate - possono anch’esse partecipare agli appalti riservati nel rispetto delle suddette condizioni.
L’Autorità ha, altresì, evidenziato la necessità di specificare nel bando i requisiti, sia di ordine generale sia di ordine speciale, nonché le specifiche tecniche, richiesti agli operatori economici per gli appalti non riservati, pur nel rispetto del principio di proporzionalità in considerazione dell’oggetto dell’appalto e dell’obiettivo sociale sotteso.

In particolare l’Autorità ha precisato che:
  • possono essere riconosciuti laboratori protetti ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. i soggetti che possiedono cumulativamente i seguenti requisiti:
    • essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che esercita in via stabile e principale un’attività economica organizzata;
    • prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell’ente, quella dell’inserimento lavorativo delle persone disabili;
    • avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali;
  • possono avvalersi della riserva a favore dei programmi di lavoro protetti anche soggetti giuridici diversi dai laboratori protetti che ricorrono, per l’esecuzione dello specifico appalto, all’impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale;
  • il ricorso alle procedure di cui all’art. 52 del codice richiede:
    • la pubblicazione del bando con la finalità di rendere noto l’appalto ai soggetti interessati;
    • la previsione dei requisiti di partecipazione (di ordine generale e di ordine speciale) in maniera analoga agli appalti non riservati nel rispetto del principio di proporzionalità.
A cura di Paolo Oreto
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