ILLUSTRATO DALL’ANCE IL NUOVO REGOLAMENTO

La Gazzetta ufficiale n. 33 dell’11 febbraio 2008 pubblica il decreto 21 dicembre 2007, n. 272, del Ministero delle infrastrutture relativo al “Regolamento...

21/02/2008
La Gazzetta ufficiale n. 33 dell’11 febbraio 2008 pubblica il decreto 21 dicembre 2007, n. 272, del Ministero delle infrastrutture relativo al “Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ( 1° luglio 2006).
Come è noto, l’articolo 253, comma 21, del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che un decreto del Ministero delle infrastrutture individui criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati attestanti la esecuzione di lavori pubblici e delle fatture comprovanti l’esecuzione di lavori privati, utilizzati dalle imprese ai fini del conseguimento delle attestazioni SOA. rilasciate prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006.

Si ritiene utile illustrare brevemente i cinque articoli di cui si compone l’allegato Regolamento.

L’articolo 1 prevede che il Ministero delle infrastrutture e l`Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture verifichino, secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento stesso:
  • i certificati di lavori pubblici e privati, rilasciati prima dell`entrata in vigore del DPR n. 34/2000;
  • i certificati di lavori pubblici e le fatture presentati dalle imprese ai sensi del DPR n. 34/2000 qualora gli stessi siano stati utilizzati per conseguire l`attestazione SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006).
L’articolo 2 prevede gli adempimenti a carico dell’Autorità e delle SOA; a queste ultime è fatto ancora divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di cui al DM 272/2007 (26 febbraio 2008), l’Autorità dovrà approvare, e comunicare simultaneamente alle SOA, il modello informatico da utilizzare per trasmettere al proprio Osservatorio i dati relativi a certificati e fatture, modello che provvederà a pubblicare sul proprio sito.
Entro 60 giorni da detta comunicazione le SOA devono trasmettere all’Osservatorio presso l’Autorità i dati necessari a consentire la verifica dei certificati e delle fatture.

L’articolo 3 prevede le sanzioni, pecuniarie ed interdittive, che saranno adottate nei confronti delle SOA, qualora queste, senza giustificato motivo, non trasmettano in tutto o in parte, i dati relativi a certificati e fatture, nei modi e nei tempi previsti, ovvero trasmettano dati non veritieri.
Ove necessario, l’Autorità inizia d’ufficio il procedimento per l’irrogazione di dette sanzioni, contestando alla SOA gli addebiti ed invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione.
In sede di istruttoria l’Autorità può disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonché eseguire, senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell`Autorità rimane sospeso per il tempo necessario allo svolgimento dell’istruttoria.

L’articolo 4 prevede gli adempimenti a carico di altri soggetti.
L’Osservatorio dell’Autorità, infatti, trasmette i modelli informatici compilati ed inviatigli dalle SOA a:
  • Amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici - compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell’Albo nazionale dei costruttori - verificano e attestano la veridicità dei dati elencati al comma 1, lettera a), dell’articolo 4;
  • Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in relazione alle fatture presentate dalle imprese, verifica la veridicità dei dati indicati al comma 1, lettera b), dell’articolo 4;
  • Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture competenti per territorio, i quali, in relazione ai certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della citata legge n. 57/1962 e s.m.i., verificano e attestano la veridicità dei dati di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 4.
Tutti i summenzionati soggetti entro 150 giorni dalla ricezione dei modelli devono trasmettere all’Osservatorio i dati loro richiesti. Le Amministrazioni ed i Provveditorati, qualora senza giustificato motivo forniscano informazioni od esibiscano documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni del caso.

L’articolo 5, infine, illustra i compiti svolti dal Ministero delle infrastrutture e dall`Autorità.
L’Autorità, tramite i suoi uffici interni, ed il Ministero - una volta compiuti gli eventuali, ulteriori accertamenti istruttori - individuano i dati non confermati e li segnalano man mano al Consiglio dell’Autorità.
Il Ministero e il Consiglio concordano i criteri di distribuzione degli affari tra i rispettivi uffici; pertanto, l’Autorità, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Ministero, può procedere alla sospensione in via cautelare dell’attestazione e può richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell’attestazione stessa, tenendo conto dei dati risultati non veritieri.
Nel caso di inadempimento della SOA nel termine stabilito, l’Autorità può revocare l’autorizzazione a suo tempo rilasciata alla stessa, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del DPR n. 34/2000.

Il provvedimento ministeriale tanto auspicato dai vari operatori del settore - dalle Stazioni appaltanti agli appaltatori stessi - e fortemente sollecitato e sostenuto dall’Ance, garantendo una migliore attenzione da parte delle SOA nell’istruttoria preliminare al rilascio delle attestazioni, potrà offrire maggiore trasparenza al vigente sistema di qualificazione delle imprese.

Occorre, tuttavia, non sottovalutare le fortissime perplessità sul decreto ministeriale n. 272, espresse dall’Autorità con il comunicato stampa del 12 febbraio 2008.
Secondo l’Autorità, il Ministero delle infrastrutture non ha preso in considerazione, e quindi recepito nel decreto n. 272, il parere da lei formulato giusto dietro sua specifica richiesta, parere che l’Autorità sottolinea di aver reso sulla base della propria esperienza ultracinquennale.
Le preoccupazioni dell’Autorità si riferiscono, in particolare, ad alcune problematiche (quali la mancata chiarezza sui tempi della verifica complessiva dei certificati, la certezza del controllo e la impossibilità di verificare per prime le attestazioni SOA attualmente in circolazione) che potrebbero allontanare o impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore.

Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati