IN ATTESA DEL NUOVO DECRETO

Mentre le Norme tecniche delle costruzioni contrariamente a quanto comunicato nei giorni scorsi da fonti ministeriali, non sono state ancora pubblicate sulla...

04/02/2008
Mentre le Norme tecniche delle costruzioni contrariamente a quanto comunicato nei giorni scorsi da fonti ministeriali, non sono state ancora pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, almeno sino a quella di sabato 2 febbraio, abbiamo notizia che l’Avvocatura distrettuale dello Stato sezione di Palermo, su specifica richiesta dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici, ha trasmesso, in data 1 febbraio 2008, un parere in merito all’identificazione delle norme tecniche per le costruzioni applicabili nella Regione Siciliana, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 20 del decreto-legge n. 248/2007.
Successivamente alla premessa che le norme dello Stato hanno sempre trovato applicazione nell’ambito della Regione, che non ha mai perciò ritenuto di (poter) “occupare” tale specifica materia, l’Avvocatura distrettuale dello Stato sezione di Palermo, facendo riferimento alle conclusioni raggiunte dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in apposito parere sottoposto all’esame del Ministero delle Infrastrutture, ritiene che le disposizioni di cui all’art. 20 del decreto-legge n. 248/2007 non possono avere altro significato se non quello di una ulteriore proroga del regime transitorio e sperimentale di cui al comma 2 bis del decreto-legge n. 136/2004 per il periodo di 18 mesi stabilito dal medesimo comma 2 bis, cui l’art. 20 D.L. 248/2007 rinvia, con la conseguente perdurante possibilità, in tale periodo, di utilizzare (anche) le norme tecniche dettate dai DD.MM: del 1996.
Ma mi sia lecito affermare che tale parere dell’Avvocatura nulla aggiunge a quanto pensavamo ed abbiamo espresso in precedenti news ed, infatti, l’argomento del contendere non è quello che l’art. 20 avrebbe voluto dire, ma quello che, nel regime attuale dice e restiamo dell’opinione che, con l’attuale formulazione dell’articolo 20, dall’1/1/2008 sono entrate in vigore le norme tecniche di cui al D.M. 14-9-2005 che saranno sostituite dalle nuove norme tecniche non appena entreranno in vigore e che tali nuove norme tecniche godranno di un periodo transitorio di 18 mesi in cui sarà possibile applicare le nuove norme e le precdenti di cui al D.M. 14-9-2005
Certo, tutto potrebbe cambiare se, come speriamo tutti, in sede di conversione in legge, si dovesse raggiungere una differente formulazione dell’articolo 20 che esprima in effetti quello che era nello spirito di chi l’aveva formulato

Ricordiamo, per altro, che in attesa della discussione sulla conversione in legge del decreto legge n. 248/2007 che è attesa alla Camera dei deputati per i prossimi giorni, sono intervenuti sull’argomento:
  • l’ASSOBETON con un comunicato stampa titolato “Infrastrutture a rischio paralisi in tutta Italia - Assobeton sollecita un immediato intervento di Parlamento e Ministero”, allegato alla presente con cui l’Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi di Confindustria denuncia la grave situazione di crisi venutasi a creare nel proprio comparto di riferimento;
  • l’AIST (Associazione Italiana Software tecnico con una nota al Ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, con cui “esprime la necessità che sia fatta al più presto chiarezza - in questo momento di vuoto normativo che ha causato la paralisi del settore della progettazione strutturale - attraverso la promulgazione di una legislazione chiara, precisa e che non dia adito ad eventuali dubbi interpretativi, in modo da essere appieno applicata e rispettata.”.
A cura di Paolo Oreto
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