APPLICAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI DEL 1996 E CIRCOLARE APPLICATIVA

Il 5 marzo prossimo entrerà in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato sul supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ...

15/02/2008
Il 5 marzo prossimo entrerà in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato sul supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2007 e recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
Alla fine dell’articolo 1 del decreto in argomento viene precisato che “Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005” e, quindi, a partire dal 5 marzo 2008 le norme di cui al D.M. saranno sostituite da quelle di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

La precisazione consente di affermare che, in atto, dall’1 gennaio 2008 e sino al 5 marzo, in riferimento a quanto previsto nell’attuale formulazione dell’articolo 20 del decreto-legge n. 248/2007, sono in vigore le norme di cui al D.M. 14/09/2005, mentre successivamente alla data del 5 marzo 2008, oltre al nuovo decreto 14/1/2008 che sostituisce quello del 14/9/2005, si dovrebbe potere continuare a fare riferimento ai D.M. del 1996.
Alcune regioni come la Toscana, la Sicilia e la Basilicata hanno deciso di superare il problema continuando ad utilizzare, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, i decreti del 1996 mentre altre come la Campania hanno interpretato letteralmente l’articolo 20 ed hanno disposto, in via cautelativa, che non possono essere depositati progetti redatti utilizzando la normativa di cui ai Decreti ministeriali del 1996.

Il Ministero delle Infrastrutture, per altro, non ha ritenuto opportuno sostenere le tesi illustrate in alcuni pareri giuridici sia del Consiglio nazionale degli Ingegneri del 8 gennaio scorso ma anche dell'Avvocatura Distrettuale di Stato sezione di Palermo del 2 febbraio ed ha precisato che un parere in tal senso potrebbe essere rilasciato solo dopo il nuovo assetto legislativo dell'art. 20 (conversione in legge del milleproroghe) laddove risultasse ancora da chiarire la retroattività della normativa transitoria o in altri termini da quando decorrono i probabili 18 mesi della proroga.

Si ha, poi, notizia che è stata rinviata al 23 marzo prossimo l'approvazione della Circolare di applicazione delle nuove Norme tecniche delle costruzioni e si ha conferma che:
  • l'esame ed approvazione della Circolare applicativa delle Norme tecniche delle costruzioni da parte dell'assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, risulta rinviata di circa un mese e cioè al 23 marzo;
  • la Circolare dovrà essere firmata dal Ministro delle Infrastrutture ed infine pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e ciò comporta un ulteriore sfasamento temporale di circa un mese;
  • l'applicazione delle nuove Norme tecniche delle costruzioni, per alcune situazioni che sembrano trovare soluzione con la Circolare (ad esempio le strutture prefabbricate), risulterebbe quindi non immediata dal 5 marzo (decorrenza dei 30 gg dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
A cura di Paolo Oreto
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