RINEGOZIAZIONE MUTUI IPOTECARI AGEVOLATA ALL’INPDAP COME IN BANCA

Con la risoluzione n. 68/E dello scorso 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dei mutui concessi da istituti previdenziali per la rineg...

03/03/2008
Con la risoluzione n. 68/E dello scorso 28 febbraio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dei mutui concessi da istituti previdenziali per la rinegoziazione di mutui stipulati per l’acquisto della prima abitazione. In particolare, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza di interpello concernente il trattamento tributario, ai fini dell’imposta sostitutiva, di un mutuo ipotecario concesso dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) al fine di rinegoziare un mutuo bancario contratto per l’acquisto della prima casa.

L’istanza di interpello ha chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario da applicare ed, in particolare, se per il finanziamento concesso dall’istituto previdenziale si debba pagare un’imposta ipotecaria pari al 2% e non allo 0,25% previsto quale beneficio per l’acquisto della prima casa.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha dovuto effettuare una rilettura del quadro normativo concernente i mutui ipotecari, alla luce delle novità introdotte, in particolare, dall’articolo 8 del Dl 7/2007. In particolare, ha cominciato la sua rilettura dagli articoli 15-20 del d.P.R. 601/1973, ricordando che le operazioni di credito a medio e lungo termine, in presenza di determinati requisiti, sono sottratte al trattamento ordinario, consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative, e assoggettate al pagamento di una imposta sostitutiva, la cui misura, fino al 31 luglio 2004, giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto legge 168 del 2004, era per tutte le operazioni dello 0,25 per cento.

Dopo l’entrata in vigore del Dl 168/2004, convertito dalla legge 191/2004, è stato, infatti, introdotto all’articolo 18 del DPR 601/1973, l’aliquota del 2 per cento applicabile ai solo finanziamenti erogati per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni previste per la prima casa.

L’articolo 2, comma 1-bis del DL n. 220 del 2004 ha, inoltre, precisato che: Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti.

Il precedente quadro normativo va integrato e modificato alla luce delle recenti disposizioni previste dal Dl 31 gennaio 2007, n. 7 ed in particolare dall’articolo 8, Portabilità del mutuo; surrogazione, da cui emerge la volontà di favorire coloro che contraggono un mutuo per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo, riconoscendo loro un regime agevolato per le operazioni di ricontrattazione dei mutui originariamente stipulati e, quindi, anche per le ipotesi di accensione di nuovi mutui finalizzati alla sostituzione di quelli precedentemente contratti.

In definitiva, con la risoluzione 68/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che in caso di mutui concessi da istituti previdenziali per la rinegoziazione di mutui stipulati per l’acquisto di un’abitazione, l’aliquota da scontare è dello 0,25% o del 2%, a seconda che, rispettivamente, per l’immobile ricorrano o meno i requisiti previsti per godere del regime agevolato prima casa.


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