DETRAZIONE INTERESSI PASSIVI SUBORDINATA ALLA DIA

Con la risoluzione 73/E dello scorso 3 marzo recante Mutuo ipotecario per la costruzione dell'abitazione principale - Data inizio lavori - Art. 15, comma 1-t...

05/03/2008
Con la risoluzione 73/E dello scorso 3 marzo recante Mutuo ipotecario per la costruzione dell'abitazione principale - Data inizio lavori - Art. 15, comma 1-ter, del TUIR Interpello 954-761/2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della detrazione fiscale degli interessi passivi pagati in seguito ad un mutuo ipotecario contratto per la ristrutturazione di un immobile da adibire ad abitazione principale.
In particolare, in caso di donazione di un immobile da adibire ad abitazione principale e di stipula di un mutuo ipotecario da parte del neoproprietario per ristrutturarlo, è possibile detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento se risultano soddisfatte due condizioni temporali richieste dalla normativa:
  • i lavori di costruzione devono essere iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire;
  • l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.
La risoluzione 73/E ha risposto alla richiesta di interpello di un contribuente che chiedeva se può fruire, ai sensi dell’art. 15, comma 1-ter, del Tuir, della detrazione degli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo contratto per il completamento dei lavori dell’immobile adibito ad abitazione principale, avendo:
  • contratto un mutuo ipotecario in data 10/01/2006 per il lavori di ristrutturazione di un immobile i cui lavori erano stati cominciati dal padre in data 14/10/2004 in base al permesso di costruire del 22/09/2004 richiesto dal padre, pieno proprietario della quota di 2/3 dell'immobile e nudo proprietario della restante parte (1/3), spettando l'usufrutto uxorio alla nonna,
  • stipulato l'atto di donazione dell'immobile in data 08/11/2005, con cui il padre ha donato al contribuente istante i diritti di piena e nuda proprietà dell'immobile costituito da casa di abitazione unifamiliare allo stato grezzo con area scoperta pertinenziale per un valore pari a 88.000,00 euro,
  • trasferito in data 23/01/2006 la titolarità della DIA per il completamento dei lavori
  • completato i lavori in data 28/05/2006,
  • ed, infine, considerato che in data 03/11/2006, in seguito al decesso della nonna usufruttuaria, il contribuente è divenuto unico proprietario dell'intero immobile.
La risoluzione 73/E dell'Agenzia delle Entrate, per rispondere alla domanda di interpello, ha ricostruito il quadro normativo, partendo dall'art. 15, comma 1-ter, del TUIR, che riconosce, ai fini IRPEF, la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo, non superiore a 2.582,28 euro, degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione suddetta sono stabilite dal decreto 30/07/1999, n. 311. In particolare, l'art. 1 comma 2 del dm 311/1999 prevede che la detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori. Evidenziamo, inoltre, i commi 2 e 3 dell'art. 2 del dm 311/1999:
  • comma 2: la mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione e da tale data decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria;
  • comma 3: la detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria.
Nel caso in esame la data di inizio dei lavori di completamento del fabbricato può farsi ragionevolmente coincidere con quella di voltura della DIA in capo al contribuente istante e considerato che i lavori di costruzione sono stati ultimati entro il termine di validità stabilito dal provvedimento amministrativo, l'istante può fruire della detrazione degli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo stipulato per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di cui all'art. 15, comma 1-ter, del Tuir.


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