CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Dopo l’approvazione provvisoria da parte del Consiglio dei Ministri di giovedì scorso 6 marzo lo schema di decreto legislativo in attuazione dell’articolo 1 ...

11/03/2008
Dopo l’approvazione provvisoria da parte del Consiglio dei Ministri di giovedì scorso 6 marzo lo schema di decreto legislativo in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, inizia il suo iter e la parola passa adesso alle competenti commissioni di Camera e Senato che entro 40 giorni dovrebbero esprimere il proprio parere ai quali si devono aggiungere anche quelli della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato affinché il provvedimento stessa possa avere l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri.

Nel Decreto legislativo al Titolo IV troviamo le norme che interessano i cantieri temporanei e mobili; detto Titolo IV è suddiviso in:
  • Capo I (art. 88- 104) contenente le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”;
  • Capo II (art. 105 – 160) contenente le “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”.
Il Capo I contiene in 17 articoli, gli stessi articoli riscontrabili all’interno del Decreto Legislativo 24 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni precisando che esistono piccole differenze tra i due testi dovuti principalmente alla numerazione dei commi e delle lettere mentre dal punto di vista dei contenuti sembra che sia rimasto tutto così come prima.

Nel capo II, invece, sono riportate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro suddivise nelle seguenti sezioni:
  • I (art. 105 - 107) Campo di applicazione;
  • II (art. 108 -117) Disposizione di carattere generale;
  • III (art. 118 - 121) Scavi e fondazioni;
  • IV (art. 122 - 130) Ponteggi e impalcature in legname;
  • V (art. 131 - 138) Ponteggi fissi;
  • VI (art. 139 - 149) Ponteggi movibili;
  • VII (art. 150 - 160) Demolizioni.
Quando lo schema di decreto legislativo sarà definitivamente approvato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, saranno abrogate, in riferimento al Titolo IV che contiene le norme che interessano i cantieri temporanei e mobili:
  • il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
  • il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
  • il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
  • il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
oltre ad altre norme abrogate per effetto dei contenuti in altri Capi.

A cura di Paolo Oreto
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