IN GAZZETTA I DUE DECRETI LEGISLATIVI DI MODIFICA.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 84 di ieri 9 aprile 2008 sono stati pubblicati due decreti legislativi relativi alle modifiche del decreto legislativo 22 gennaio...

10/04/2008
Sulla Gazzetta ufficiale n. 84 di ieri 9 aprile 2008 sono stati pubblicati due decreti legislativi relativi alle modifiche del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che entreranno in vigore il 24 aprile prossimo
Il primo è il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”, mentre il secondo è il decreto legislativo 26 marzo 2008, n.. 63 recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”.

Ricordiamo che i due decreti legislativi sono stati approvati nel corso del consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 e che il primo interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici e definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; il secondo decreto legislativo, invece, innova in materia di nozione di paesaggio, pianificazione paesistica, regime delle autorizzazioni paesaggistiche.

Le più importanti modifiche introdotte dal nuovo decreto legislativo relativo ai beni culturali consistono in:
  • una più efficace coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna per assicurare il controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenenti al patrimonio culturale specificando che questi non sono assimilabili a merci;
  • nella conferma della disciplina della Convenzione Unesco del 1970 sulla illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione;
  • nella salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica, nell’ipotesi di dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica mediante il ripristino dell’impianto normativo del DPR n. 283 del 2000 allo scopo di scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza culturale e previsione di una clausola risolutiva automatica degli atti di dismissione per il caso di mancato rispetto delle nuove regole. Le modifiche tendono pertanto a porre riparo agli effetti, all’epoca tanto contestati, della normativa Urbani sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
Per quanto concerne, invece, le modifiche introdotte dal decreto legislativo relativo al paesaggio le stesse riguardano la parte Terza del Codice e muovono dalla considerazione, di recente ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367, che il paesaggio è un valore “primario e assoluto” che deve essere tutelato dallo Stato, prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio.
Partendo da questo presupposto, le novità introdotte dal provvedimento rafforzano la tutela del paesaggio a vari livelli:
  • definizione di paesaggio. Sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale è stata formulata una nuova definizione di “paesaggio” adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004 nonché alle finalità di tutela del Codice.
  • pianificazione paesaggistica. Viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni, è riconosciuta al Ministero dei beni culturali la partecipazione obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici (vincolati in base alla Legge Galasso o in base ad atti amministrativi di vincolo). Ciò dovrebbe servire a stabilire fin da principio regole certe e univoche dalle quali non possono sottrarsi gli strumenti urbanistici e gli atti di autorizzazione alla realizzazione di interventi sul paesaggio. La finalità è anche quella di eliminare, data la certezza delle regole, un inutile e attualmente cospicuo contenzioso sulle autorizzazioni oggi richieste in base all’insussistenza di regole.
  • autorizzazione degli interventi sul paesaggio. Attualmente le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale, essendo ad esse consentito un mero controllo di legittimità successivo sull’autorizzazione rilasciata dai comuni. Col nuovo Codice, le Soprintendenze dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli così rafforzando la tutela del paesaggio. E’ stata accolta la richiesta della Conferenza Unificata di modificare la natura del parere – da vincolante a meramente obbligatorio – quando il Ministero abbia positivamente vagliato l’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici. Nel senso della semplificazione e della celerità del procedimento amministrativo viene abbreviato il termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere, portato da sessanta a quarantacinque giorni. Scaduto tale termine, può essere indetta una conferenza di servizi nell’ambito della quale il soprintendente ha ancora 15 giorni per emettere il proprio parere. In mancanza, decide la regione o il comune delegato. Infine, la delegabilità ai comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui essi dispongano di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici;
  • revisione dei vincoli. Viene introdotto l’obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta, ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e certe);
  • demolizioni ecomostri. Viene prevista l’istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il MIBAC incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per la demolizione degli ecomostri. La disposizione va letta congiuntamente con la disposizione contenuta nella Legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 404 e 405) che stanzia 15 milioni di Euro all’anno a partire dal 2008 per gli interventi di recupero del paesaggio.
A cura di Paolo Oreto
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