TRASMISSIONE DEI DATI DEI CONTRATTI PUBBLICI

Sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 21 aprile 2008 è stato pubblicato il Comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e...

22/04/2008
Sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 21 aprile 2008 è stato pubblicato il Comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 4 aprile 2008.
Il Comunicato a firma del Presidente dell’Autorità Luigi Giampaolino reca “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi”.
Nel comunicato, tra l’altro, viene precisato:
  • che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, dovra' essere assicurato unicamente mediante le apposite procedure informatiche che saranno rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Provincie Autonome;
  • che l'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° maggio 2008 e tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2008;
  • che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata, alla fase iniziale di esecuzione del contratto, alla fase di esecuzione ed avanzamento del contratto, alla fase di conclusione del contratto ed alla fase di collaudo;
  • che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 1° maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a conclusione dalle stazioni appaltanti, utilizzando i sistemi in essere;
  • che ai sensi dell'art. 7, comma 8, ultimo capoverso del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o che non rispetti i termini di invio è sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se vengono forniti dati non veritieri.
Nel comunicato viene precisato, altresì, che alla data del 30 aprile 2008 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro, ed il comunicato in data 8 giugno 2005 relativo alla comunicazione dei fatti specifici.

A cura di Paolo Oreto
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