IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI IMPUGNA IL DM 14/01/2008

Mentre siamo in attesa della circolare esplicativa sulle norme tecniche emanate con D.M. 14 gennaio 2008, necessaria per alcuni parti delle nuove Norme tecni...

14/04/2008
Mentre siamo in attesa della circolare esplicativa sulle norme tecniche emanate con D.M. 14 gennaio 2008, necessaria per alcuni parti delle nuove Norme tecniche delle costruzioni del 2008 che, in atto, non è possibile applicare, il Consiglio Nazionale dei Geologi nella seduta del 26 marzo 2008, con delibera n. 42/2008, ha deciso di impugnare dinanzi al TAR del Lazio il D.M. “Norme tecniche per le costruzioni” emanato dal Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile e pubblicato sul supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008.
Il Consiglio nazionale dei Geologi è stato spinto ad assumere tale iniziativa per le seguenti motivazioni:
  • il testo delle “Norme Tecniche” ha omesso, in più parti, fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche geologiche delle aree interessate dalla costruzione di opere di ingegneria civile; dette conoscenze, che afferiscono la professionalità geologica, sono invece contemplate tanto nelle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005, che in tutte le altre precedenti normative tecniche, quali il D.M. 11.03.1988, il D.P.R. 554/1999, il decreto legislativo 163/2006, , l’O.P.C.M. 3274/2003 e, infine, lo stesso Eurocodice C7;
  • tali omissioni assumono carattere di rilevante gravità, non solo per la categoria professionale dei geologi, in quanto estromessa da taluni ambiti della progettazione, sia pubblica che privata, ma anche per gli stessi progettisti, in quanto resi privi delle specifiche, fondamentali e insostituibili acquisizioni geologico-tecnico ambientali, con evidenti pregiudizi e danni degli interessi dell’intera collettività sotto il triplice profilo, economico, della sicurezza e delle risorse naturali e ambientali;
  • il pregiudizio si presenta attuale e concreto poiché, in forza di quanto disposto dall’art. 20 della legge 28 febbraio 2008, n° 31, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n° 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008, trovano immediata applicazione fino al 30 giugno 2009, unitamente a tutta la precedente normativa tecnica;
  • i citati pregiudizi economici e di sicurezza connessi con l’applicazione del testo delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008, derivano anche da sostanziali difformità tra detto testo e quello approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori con voto 74 reso nelle Adunanze del 13 e 27 luglio 2007;
  • le difformità rilevate tra i due testi sono oltre 220, di cui 70 sono modifiche sostanziali e significative (modifiche di parametri quantitativi afferenti strutture, verifiche, sicurezza, ecc.), oltre 90 riguardano modifiche del testo e le restanti 60 circa sono modifiche redazionali e di ortografia;
  • tutte le sopra accennate modificazioni risultano apportate in fase di emanazione dal Ministero delle Infrastrutture e, quindi, in patente violazione di legge ed eccesso di potere, da organo diverso da quello preposto dall’ordinamento per la redazione delle Norme Tecniche, quale l’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avente in sé le competenze scientifico/professionali adeguate e congrue per tale redazione;
  • la difformità sostanziale tra il testo approvato dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori e quello pubblicato sulla G.U. n° 29 del 4.02.2008 comporta anche gravi ed insanabili vizi di adozione del provvedimento che invalidano lo stesso in toto inficiandolo di illegittimità radicale ed assoluta.
Non volendo entrare nel merito delle singole osservazioni non possiamo non essere colpiti dalla penultima in cui si afferma che il Ministero delle Infrastrutture ha apportato, in fase di emanazione del decreto e successivamente all’approvazione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, oltre 220 modifiche delle quali 70 sostanziali e significative; non sta a noi verificare se tali modifiche, come asserito nel documento, sono state apportate “in patente violazione di legge ed eccesso di potere” ma ci sia lecito osservare come, se le affermazioni del Consiglio nazionale dei geologi fossero vere, sarebbe stato utilizzato un meccanismo non proprio cristallino.

Sull’argomento il presidente del Consiglio dei geologi della Sicilia dott. Gianvito Graziano ha precisato che “Rispetto alle precedenti normative, si assiste ad una pericolosa involuzione nei riguardi di quegli aspetti geologico-tecnici, che dovrebbero costituire delle insostituibili garanzie di conoscenza, a tutela degli interessi della collettività”.

Il Presidente Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti della Sicilia arch. Rino La Mendola ha aggiunto che “La veloce evoluzione della normativa sismica, dal 2003 ad oggi, ha segnato una profonda svolta nella progettazione delle strutture. Il metodo degli stati limite sta progressivamente sostituendo il metodo delle tensioni ammissibili, con il quale abbiamo progettato e realizzato gran parte del nostro patrimonio edilizio (specie quello in cemento armato). Il legislatore nazionale, dalla OPCM 3274 del 2003 al DM 14/01/2008, ha emanato una serie di norme, creando una sorta di Torre di Babele: basti pensare che oggi, per effetto del regime transitorio, per il calcolo strutturale si può fare riferimento indistintamente alle regole dettate dal DM.16/01/1996, dal DM 14/0/2005 e dal DM 14/01/2008. La stessa confusione registriamo nel campo della sicurezza nei cantieri e nel settore dei lavori pubblici ; confusione che ci fa spesso rimpiangere il vecchio regolamento di cui al Regio Decreto n°350 del 1895, che ha egregiamente guidato gli operatori del settore per più di un secolo. In questo contesto è da inquadrare, non solo il ricorso del Consiglio Nazionale dei Geologi, ma il proliferare di quesiti proposti agli organi competenti, da Amministrazioni locali e Regionali, sulla corretta applicazione di norme che si sovrappongono sempre più.”.

A cura di Paolo Oreto
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