ANCORA PESANTI SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LE NUOVE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Diamo ai nostri lettori, in anteprima, il testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2008, puntualizzando che nel testo...

04/04/2008
Diamo ai nostri lettori, in anteprima, il testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2008, puntualizzando che nel testo continuano a essere presenti pesanti sanzioni sia amministrative che penali.
Ricordiamo che il nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro ridisegna il quadro generale in materia di sicurezza rivisitando e ricollocando in un'ottica d'insieme la lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni. Da una prima analisi del testo si evince come il legislatore abbia voluto dare un'enfasi particolare al tema delle sanzioni, inserendo ben 27 articoli che a vario titolo vogliono rispondere ai tragici eventi ed infortuni che negli ultimi anni hanno flagellato il nostro paese.

Ma andiamo con ordine.
Il Titolo I al Capo IV (Disposizioni penali) del testo prevede sanzioni per:
  • il datore di lavoro e il dirigente (art. 55), per i quali sono previste sanzioni amministrative da 100 a 12.000 euro e l'arresto da 2 mesi ad 1 anno;
  • il preposto (art. 56), per il quale sono previste sanzioni amministrative da 300 a 2.000 euro e l'arresto da 1 a 3 mesi;
  • i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori (art. 57), per i quali le sanzioni vanno da un mese d'arresto o ammenda da 600 a 2.000 euro per i primi, da 4 a 8 mesi di arresto o ammenda da 15.000 a 45.000 euro per i fabbricanti ed i fornitori, ed infine arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro per gli installatori;
  • il medico competente (art. 58), per il quale è previsto l'arresto da uno a tre mesi o l'ammenda da 500 a 10.500 euro;
  • per i lavoratori (art. 59), con arresto fino ad un mese o ammenda da 50 a 600 euro;
  • per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo (art. 60), per i quali è prevista solo la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 2.000 euro.
Il Titolo II tratta la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. L'art. 63 definisce i requisiti di salute e di sicurezza che devono essere soddisfatti all'interno dei luoghi di lavoro. L'art. 64 definisce gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne:
  • le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza, e le uscite di emergenza;
  • l'eliminazione dei difetti rilevati all'interno dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • la pulitura dei luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi al fine assicurare condizioni igieniche adeguate;
  • la manutenzione ed il controllo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza
L'art. 66 vieta l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.
L'art. 67 obbliga la notifica all'organo di vigilanza competente territoriale della costruzione e realizzazione/ampiamenti/ristrutturazioni di edifici o locali destinati a lavorazioni industriali.

L'art. 68, Capo II, definisce le sanzioni in caso di inosservanza dei precedenti articoli ed i particolare vengono ammesse sanzioni per il datore di lavoro che vanno dall'arresto da 3 a 12 mesi o ammenda da 1.000 a 16.000 euro.

L'art. 87, Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche) Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) definisce le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di impianti e apparecchiature elettriche ed in particolare: arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Il Titolo IV definisce gli obblighi di tutte le persone interessate all'interno dei cantieri temporanei o mobili e al capo III, vengono definite le sanzioni per:
  • i committenti e i responsabili dei lavori, arresto da 2 a 6 mesi o sanzione amministrativa da 1.200 a 10.000 euro;
  • i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, arresto da 2 a 6 mesi o sanzioni da 1.250 a 12.000 euro;
  • i datori di lavori e i dirigenti, arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 500 a 12.000 euro;
  • i preposti, arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro;
  • i lavoratori, arresto fino a 4 mesi o ammenda da 500 a 5.000 euro.
Il Titolo V definisce le disposizioni generali in tema di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, definendo al capo II (artt. 165 - 166) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).

Il Titolo VI definisce le disposizioni generali in tema di movimentazione manuale dei carichi, definendo al capo II (artt. 170 - 171) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).

Il Titolo VII definisce le disposizioni generali in tema di attività lavorative che comportano l'utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, definendo al capo III (artt. 178 - 179) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) e a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione da 150 a 1.200 euro).

Il Titolo VIII definisce le disposizioni generali in tema di attività lavorative sottoposte ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, ultrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni,…), definendo al capo VI (artt. 219 - 220) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da 1.000 a 12.000 euro) e a carico del medico competente (arresto fino a tre mesi o sanzione da 1.000 a 4.000 euro).

Il Titolo IX definisce le disposizioni generali in tema di sostanze pericolose, definendo al capo IV (artt. 262 - 265) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto fino a 8 mesi o ammenda da 1.000 a 18.000 euro), a carico del preposto (arresto fino a due mesi o sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro), a carico del medico competente (arresto fino a due mesi o sanzione da 200 a 4.500 euro) ed infine a carico dei lavoratori (arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro).

Il Titolo X definisce le disposizioni generali in tema di esposizione ad agenti biologici, definendo al capo IV (artt. 282 - 286) le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (arresto fino a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 18.000 euro), a carico del preposto (arresto da 4 a 8 mesi o sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro), a carico del medico competente (arresto fino a due mesi o sanzione da 1.000 a 4.000 euro), a carico dei lavoratori (arresto fino a 1 mese o ammenda da 103 a 600 euro) ed infine vengono definite le sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti con sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

Infine, il Titolo XI definisce le disposizioni generali in tema di protezione da atmosfere esplosive, definendo al capo II (art. 297) le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro.


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