DECISIONE DEL TAR SICILIA

L'Associazione territoriale di Catania dell'ANCE, proseguendo nella propria iniziativa di impugnare i bandi alla cui base sono posti progetti non aggiornati ...

27/05/2008
L'Associazione territoriale di Catania dell'ANCE, proseguendo nella propria iniziativa di impugnare i bandi alla cui base sono posti progetti non aggiornati nella stima economica, ha ottenuto un importantissimo risultato, con la decisione in esame del Tar Sicilia che accoglie la domanda cautelare di sospensiva di un bando di lavori ferroviari pubblicato da Italferr.
In particolare, la procedura di gara, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di raddoppiamento di un tratto di rete ferroviaria a Catania, è stata impugnata dall'Associazione territoriale, unitamente ad alcune imprese, poiché in base all'analisi della documentazione di gara, risultava che per la determinazione del prezzo a base d'asta Italferr avesse utilizzato un prezziario risalente al 1993. A fronte di un principio generale, che impone invece la chiara prescrizione all'ente appaltante di stimare il progetto in maniera adeguata, l'applicazione da parte di Italferr di un prezzario risalente a 15 anni or sono, ad avviso dei ricorrenti, inficiava la validità e correttezza dell'intera procedura di gara.

In particolare, il bando è stato impugnato innanzi al competente Tribunale amministrativo, evidenziando come dall'art. 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, che prevede per le stazioni appaltanti l'obbligo di aggiornamento annuale dei prezziari, si possa desumere un principio fondamentale in materia di prezziari, ossia che le stazioni appaltanti non possono porre a base di gara progetti stimati con prezziari palesemente non aggiornati.
Si tratta, dunque, di un principio generale di buona e corretta amministrazione, sempre e comunque applicabile a tutti i soggetti pubblici, ancorché operanti nei c.d settori speciali, che impone ad ogni stazione appaltante di stimare l'intervento in maniera adeguata e non approssimativa, di modo che le imprese concorrenti possano formulare un'offerta seria, basata su prezzi sostanzialmente di mercato. Tale principio consente, altresì, all'amministrazione di attuare l'interesse pubblico, evitando di ottenere un risparmio "illusorio", che sconterebbe in fase di esecuzione dei lavori con una minore qualità dell'opera e con il rischio della sostanziale non realizzabilità della stessa, oltre che con un aggravio dei tempi di realizzazione e del contenzioso.

Ora, il Tribunale amministrativo nel proprio provvedimento ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione della gara, evidenziando, sul piano del fumus boni iuris, l'obbligo per la stazione appaltante di porre a base di gara "valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, oltre che sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese", e non ritenendo al contrario sufficientemente dimostrata da parte di Italferr l'affermazione di aver proceduto ad aggiornare parte dei prezzi utilizzati per la stima del progetto. Sul piano poi del c.d periculum in mora, il Tribunale ha riconosciuto come prevalente l'interesse alla sospensione degli effetti del bando rispetto all'interesse dell'amministrazione alla prosecuzione della gara, proprio perché ha ritenuto essenziale consentire lo svolgimento di una procedura di gara alla cui base fossero posti prezzi coerenti con l'andamento del mercato, in modo tale da "ottenere la maggiore partecipazione possibile alla gara e garantire la serietà e l`affidabilità delle offerte".

La decisione in esame costituisce un rilevante passo in avanti nel raggiungimento da parte dell'Ance, insieme alle proprie associazioni territoriali, dell'obiettivo di ottenere l'applicazione concreta ed estesa a tutto il territorio nazionale della disciplina in tema di prezziari, e ciò essenzialmente per due motivi: in primo luogo perché Italferr rappresenta un'amministrazione committente a livello nazionale e perciò uno dei centri di spesa più rilevanti per il settore dei lavori pubblici; in secondo luogo, si tratta di un soggetto operante nei settori speciali, per i quali formalmente l'art. 133 del codice dei contratti pubblici non viene richiamato (art. 206 del codice) tra le norme dei settori ordinari applicabili anche ai settori speciali. Quest'ultimo aspetto risulta particolarmente significativo, poiché per la prima volta un giudice amministrativo riconosce espressamente l'esistenza di un principio generale, applicabile a tutte le amministrazioni, che obbliga queste ultime a porre a base di gara progetti adeguatamente stimati secondo i prezzi di mercato, e ciò sia al fine di consentire la formulazione di offerte serie ed affidabili, sia al fine di assicurare la piena partecipazione alle gare stesse.

Fonte: www.ance.it
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