UNA STORIA DI MAL GOVERNO

Bocciato nuovamente dalla Corte dei Conti il Regolamento attuativo del Codice appalti. Potrebbe essere la sceneggiatura di un film dal titolo "Una storia di ...

11/06/2008
Bocciato nuovamente dalla Corte dei Conti il Regolamento attuativo del Codice appalti. Potrebbe essere la sceneggiatura di un film dal titolo "Una storia di mal Governo".
E potrebbe essere anche un film comico se non interessasse varie categorie professionali che dall’entrata in vigore del Codice dei contratti (1 luglio 2006) sono in attesa di un Regolamento attuativo che dovrebbe portare a regime un Codice che avrebbe dovuto riordinare la legislazione sui lavori pubblici.
La Corte dei Conti il 26 maggio scorso ha negato la registrazione del regolamento di attuazione del Codice dei contratti e lo ha rinviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una serie di rilievi.
Sulla base di questa bocciatura nasce la cronistoria, qui di seguito riportata, relativa al Regolamento che dopo il prologo dell’emanazione del Codice dei contratti avvenuta nel mese di aprile del 2006, inizia con il mese di luglio dello scorso anno:
  • 13/07/2007 prima approvazione del Regolamento da parte del Consiglio dei Ministri
  • 17/09/2007 parere n. 3262 del Consiglio di Stato
  • 21/12/2007 approvazione definitiva del Regolamento da parte del Consiglio dei Ministri
  • 28/01/2008 firma del Capo dello Stato del relativo Decreto legislativo cui viene apposta la data del 28 gennaio 2008
  • 08/02/2008 trasmissione del testo del Regolamento alla Corte dei Conti
  • fine marzo 2008 ritiro del testo da parte del Ministero a causa, sembrava, di errori formali
  • fine di aprile 2008 nuova trasmissione del testo modificato del Regolamento alla Corte dei Conti
  • 26/05/2008 definitiva bocciatura del Regolamento da parte della Corte dei Conti
Ma vediamo, adesso, di esaminare più approfonditamente i fatti.
Il primo testo del Regolamento, quello per intenderci approvato dal Consiglio dei Ministri del 13/07/2007 nasce già superato ed il Consiglio di Stato non può fare a meno di esitarlo con una serie di osservazioni e condizioni (su circa 120 articoli) dovute, principalmente al fatto che il Regolamento non tiene conto del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (secondo decreto correttivo).
E crediamo che su questo punto ci sia una delle prime censure della Corte dei Conti dovuta al fatto che il nuovo testo prima di essere nuovamente approvato dal Consiglio dei Ministri doveva essere sottoposto nuovamente al parere del Consiglio di Stato.
Il secondo testo del Regolamento, quello approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 e ritirato dal Ministero per correggere (così fu ufficialmente detto) soltanto errori formali, sembra invece che contenga una serie di norme che non limitandosi solo all’attuazione del Codice (il Regolamento può contenere soltanto norme attuative) sconfinano in nuove disposizioni che invece dovrebbero essere inserite con una norma di rango superiore al Regolamento (decreto legislativo o legge).
Sembra che queste misure ritenute nuove e non attuative siano molteplici e tra le tante:
  • la disciplina per la procedura ristretta
  • l’esonero per le concessioni dell’obbligo di presentare la garanzia globale di esecuzione< /li>
  • i premi e le remunerazioni per il nuovo obbligo di verifica dei progetti da parte dei pubblici dipendenti
  • l’aumento delle tariffe dei collaudatori
  • le coperture per le polizze assicurative dei pubblici dipendenti
Ma, in verità, a parte alcune osservazioni di dettaglio, sembra che la Corte abbia evidenziato il fatto che il Regolamento avrebbe al suo interno parecchie disposizioni che non sarebbero in linea con il Codice stesso e che non è, poi, aggiornato alla disciplina di rango primario che in questi ultimi mesi è stata emanata nel settore della sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Sembra, quindi, che la bocciatura della Corte dei Conti porterà ad un stop di parecchi mesi e che dovremo continuare a convivere con il DPR n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge n. 109/1994) ancora per molto e questa affermazione nasce spontanea anche per la considerazione che la riscrittura del Regolamento non potrà essere che successiva ad un terzo decreto correttivo del Codice (probabilmente vista la scadenza del 30 giugno della legge delega non potrà essere più utilizzato lo strumento del decreto legislativo e dovrà essere utilizzata una legge ordinaria) che dovrà tenere conto dei rilievi contenuti nella procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea.
Successivamente alla riscrittura, prima di una nuova approvazione del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti, il Regolamento dovrà essere nuovamente sottoposto al parere del Consiglio di Stato ma probabilmente anche ad un esame da parte del Parlamento.
Siamo, quindi, pessimisti e crediamo che il nuovo Regolamento non vedrà la luce se non alla fine di quest’anno o addirittura nei primi mesi del prossimo.
Ricordiamo, per ultimo, che la mancata approvazione del Regolamento non consente la completa attuazione del Codice stesso e blocca:
  • l’appalto integrato che dà la possibilità di mettere in gara il progetto ed i lavori contemporaneamente;
  • il dialogo competitivo pensato per gli appalti complessi e che consente il dialogo tra le imprese e la pubblica amministrazione prima dell’indizione della gara;
  • l’accordo quadro che consiste nell’affidamento di una serie di prestazioni attraverso una cornice contrattuale.
A cura di Paolo Oreto
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