IL TERZO DECRETO CORRETTIVO NON ACCOGLIE LA PROPOSTA UNITEL

Dopo la “bocciatura” della Corte dei Conti sull’eccesso di delega del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 163/2006, si sono...

30/06/2008
Dopo la “bocciatura” della Corte dei Conti sull’eccesso di delega del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 163/2006, si sono aperti dibattiti, nelle competenti sedi istituzionali, sui vari profili censurati dalla magistratura contabile che, come da indiscrezioni dell’ultima ora, avrebbero indotto il Governo ad inserire nel cosiddetto terzo decreto correttivo alcune norme previste nel Regolamento e non registrate dalla Corte perché ritenute essere riservate alla normativa primaria e dunque “extra regolamento”.

Uno degli aspetti che interessano da vicino U.N.I.T.E.L. (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) ed il suo presidente Bernardino Primiani, è la cosiddetta “verifica del progetto” di cui all’art. 112 del Codice. In particolare, l’attenzione è posta sui compensi spettanti al personale dipendente delle strutture tecniche delle Stazioni appaltanti e che il Regolamento aveva previsto all’art.49. Tale disposizione normativa, suggerita dalla Direzione Generale delle Regolazione del Ministero delle Infrastrutture per valorizzare il lavoro di verifica peraltro non retribuibile attraverso l′incentivo di cui all′art. 92 c. 5 del Codice, e per altro in linea con una analoga proposta UNITEL già formulata in sede di audizione all’VIII Commissione della Camera dei Deputati, ha raccolto il plauso dell’intera associazione lieta dell’intervento del Governo su un tema così caro e così importante per i tecnici degli enti locali.

A seguito delle considerazioni formulate dalla Corte, sembrava, tuttavia, che tale previsione (riconoscimento di un compenso per l’attività di validazione dei progetti ai dipendenti pubblici) doveva essere stata trasfusa dal Regolamento nel Codice dei contratti pubblici attraverso l’introduzione (prevista dall’emanando terzo correttivo) di un c. 3-bis all’art.112 del codice, che avrebbe dovuto recitare: “In caso di verifica eseguita attraverso strutture tecniche della stazione appaltante al personale dipendente spetta un compenso, nella misura individuata da ogni stazione appaltante, non superiore a quello spettante per la medesima prestazione ad un soggetto esterno, da prevedere tra le spese tecniche del quadro economico di ciascun intervento”.

Avevamo auspicato in molte sedi come in diversi organi di stampa che nella emanazione del correttivo, non fossero stati mutamenti di orientamenti e che tale previsione sopravvivesse e potesse vedere la luce, premiando così quel processo di sensibilizzazione che Unitel svolge oramai da anni sul territorio nazionale attraverso le molteplici attività volte a qualificare e valorizzare la figura del tecnico degli enti locali attesi i compiti e le responsabilità a lui attribuite. Ciò non è stato, e tale decisione, come associazione di tecnici, ci riempie di rammarico. Dalle indiscrezioni in sede di approvazione del c.d. terzo decreto correttivo al Consiglio dei Ministri, la Ragioneria Generale dello Stato ha bocciato tali compensi extra e far “rientrare la verifica ed il collaudo nei compensi già stabiliti per la progettazione”. Ciò che Unitel sostiene è che a tali responsabilità tecniche e giuridiche proprie di ogni singolo tecnico, debba seguire un attestato di fiducia e di stima ai tecnici ed il giusto riconoscimento anche di compensi appropriati. E che nessuno pretendeva che tali compensi erano commisurati come quelli di un professionista esterno, ma che tali, rappresentassero semplicemente un’integrazione a quel 2% così come stabilisce la legge in vigore. Di tutto questo e per il riconoscimento di tali compensi si inizierà una seria battaglia democratica in tutte le sedi istituzionali per cui far valere la propria voce.

La validazione, introdotta per la prima volta dalla legge Merloni (L. 109/94), rappresenta una fase fondamentale del processo progettuale. Essa non deve considerarsi come mero “atto” burocratico e formale ma, diversamente, come una tutela della stazione appaltante al fine di ridurre eventuali rischi (ad esempio varianti e contenziosi) in sede di esecuzione del contratto d’appalto.

L’allegato XXI al Codice dei contratti, nel riferirsi alla validazione la definisce come “certificazione di conformità ed appaltabilità del progetto” rilasciata all’esito di una attività di verifica della “qualità” progettuale nonchè della correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e del rispetto delle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore; tale attività comporta responsabilità ed oneri in capo ai tecnici che vi adempiono.

Giuseppe Larosa – Consulente Nazionale U.N.I.T.E.L.
Daniela Primiani – Consulente Nazionale U.N.I.T.E.L.
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