CONCESSIONI AUTOSTRADALI: LE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE NON RESTRINGONO LA CONCORRENZA E COMPORTANO BENEFICI PER I CONSUMATORI

In relazione alle recenti notizie di stampa riguardanti il settore autostradale, l'Autorità, a seguito di numerose audizioni con l'ANAS e Società Autostrade ...

09/07/2008
In relazione alle recenti notizie di stampa riguardanti il settore autostradale, l'Autorità, a seguito di numerose audizioni con l'ANAS e Società Autostrade per l'Italia, ha effettuato una approfondita e dettagliata istruttoria, in relazione alla convenzione unica, approvata con legge n. 101/2008, dalla quale è emerso che:
  1. il nuovo meccanismo tariffario che prevede il recupero a fine di ciascun anno del 70% dell'inflazione reale comporta in realtà un risparmio in termini tariffari del 6% a fine quinquennio di regolazione. La vecchia convenzione di Autostrade, infatti, prevedeva il recupero a fine anno dell'inflazione programmata e a fine quinquennio il recupero del 100% dell'inflazione reale oltre agli interessi sulla parte non corrisposta. Tale meccanismo è peraltro in linea con i maggiori paesi europei nei quali è previsto il recupero annuale dell'inflazione reale anche fino alla misura del 100% (Francia: 70%; Portogallo: 90%; Spagna: 100%).
  2. per quanto riguarda i nuovi interventi, questi erano già previsti nel IV atto aggiuntivo già approvato nel 2004. In ogni caso gli investimenti riguardano per lo più terze e quarte corsie la cui costruzione non può che essere affidata allo stesso concessionario, come tra l'altro previsto dal Codice dei contratti nei casi in cui non è possibile separare tecnicamente ed economicamente nuovi lavori rispetto a quelli oggetto di precedente contratto. Il prolungamento autostradale cosiddetto "Passante di Bologna" non rientra negli investimenti previsti nella nuova convenzione di Società Autostrade anche se il Ministero delle Infrastrutture ha correttamente richiesto, in via preventiva, alla Commissione Europea un parere sulla possibilità di inserire tale opera nel piano degli investimenti di detta società.
  3. in merito poi all'eventuale extragettito dovuto ad una sottostima dei livelli di traffico la convenzione ne prevede l'accantonamento nella misura del 75% in uno specifico fondo destinato al finanziamento di nuovi investimenti, mentre era prima previsto il totale incameramento da parte della società.
  4. per i mancati investimenti la nuova convenzione prevede in modo innovativo l'accantonamento del beneficio finanziario in un'apposita riserva di patrimonio fino al completamento dei lavori.
  5. sono previste altresì penali intermedie, prima della revoca della convenzione già prevista ma di difficile attuazione, in caso di inadempimento.
Questa Autorità aveva già avuto modo di segnalare a Governo e Parlamento la necessità di intervenire nella materia con particolare riferimento all'attuazione dei mancati investimenti, previsti nei piani economico-finanziari, ed alla revisione dei meccanismi tariffari.

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
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