DETRAZIONE DEL 55% PER I LAVORI IN CORSO

Nei lavori di ristrutturazione, previsti e in corso di realizzazione, di un edificio per cui l'amministrazione comunale ha già rilasciato permesso a costruir...

14/07/2008
Nei lavori di ristrutturazione, previsti e in corso di realizzazione, di un edificio per cui l'amministrazione comunale ha già rilasciato permesso a costruire per la ristrutturazione dello stabile, mediante demolizione e fedele ricostruzione, autorizzando nel contempo il cambio di destinazione d'uso, da magazzino a civile abitazione, e che è poi stato venduto ad una altro soggetto, quest'ultimo può beneficiare della detrazione IRPEF per la riqualificazione energetica dell'edificio pari a una detrazione dell'imposta lorda del 55% della spesa rimasta a carico.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 295/E dello scorso 11 luglio mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un contribuente in merito agli interventi agevolabili per la detrazione del 55 per cento ai sensi del comma 344 della Legge Finanziaria 2007.

Ricordiamo che il comma 344 della legge finanziaria 2007 (L. 244 del 24/12/2007) recita:
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

In particolare, il contribuente chiedeva se poteva beneficiare delle agevolazioni previste dal comma 344 della finanziaria 2007, per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione cominciati dal vecchio proprietario e poi continuati dal nuovo acquirente. In particolare, il contribuente ha fatto presente che gli interventi di riqualificazione energetica, previsti e in corso sull'edificio, conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato "C" n. 1 tab. 1 annesso al Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192.

In riferimento al quesito proposto, l'Agenzia ha fatto presente che l'art. 2 del Decreto Interministeriale 7 aprile 2008 modificando l'art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 ha previsto che, qualora gli interventi finalizzati al risparmio energetico consistano nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Inoltre, per le spese per la climatizzazione invernale consistenti nella prosecuzione di interventi iniziati nel corso del 2007 i soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono:
  • acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica;
  • trasmettere all'ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
    1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all'allegato A del DI 19 febbraio 2007, prodotto da un tecnico abilitato;
    2. la scheda informativa di cui all'allegato E del citato decreto relativa agli interventi realizzati.
L'Agenzia ha ricordato pure che se il contribuente non è in possesso della suddetta documentazione, in quanto l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può comunque usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.


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