NUOVI CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI DI ACCESSO

Regime semplificato per i contribuenti minimi: le spese sostenute per un prestito di personale sono da intendersi assimilate alle spese per lavoratori dipend...

07/07/2008
Regime semplificato per i contribuenti minimi: le spese sostenute per un prestito di personale sono da intendersi assimilate alle spese per lavoratori dipendenti, con la conseguente esclusione dal regime per i contribuenti minimi.

Questo in sintesi il contenuto della risoluzione 275/E dello scorso 3 luglio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema del regime semplificato, rispondendo all'interpello di un contribuente che chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità di poter usufruire del regime per i contribuenti minimi, avendo ricavi inferiori a 30.000 euro ma avendo sostenuto dei costi per un non meglio indicato pur seppur limitato prestito di personale.

L'Agenzia, intervenendo nuovamente sull'argomento, ha innanzitutto ripreso la definizione di contribuente minimo, ai sensi dell'art. 1, comma 96, lett. a), punto 3) della legge finanziaria 2008, riproponendo uno dei requisiti di accesso. A tal proposito, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno solare precedente non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati.

Sono, dunque, esclusi dal nuovo regime i contribuenti che nell'anno precedente hanno, genericamente, "sostenuto spese per lavoratori dipendenti", estendendo tale causa di esclusione alle spese affrontate per l'erogazione di taluni redditi assimilati al lavoro dipendente, quali le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per le collaborazioni coordinate e continuative, cosiddette "tipiche" e "atipiche", per l'assunzione di lavoratori "a progetto", nonché nel caso di erogazione di utili di partecipazione agli associati il cui apporto sia esclusivamente di lavoro.

Ripresi questi concetti, l'Agenzia ha fatto presente che dall'interpello proposto dal contribuente non si desume chiaramente a quale tipologia contrattuale debba essere esattamente ricondotta l'espressione a-tecnica utilizzata dal contribuente di prestito del personale. L'Agenzia ha evidenziato che elemento strutturale ricorrente in tutte le fattispecie giuslavoristiche di "prestito del personale" è la scissione tra la gestione normativa e la gestione tecnico produttiva del lavoratore, ossia tra il "datore di lavoro", e il soggetto beneficiario della prestazione di lavoro.
Per tale motivo, ne consegue che è nei riguardi di quest'ultimo che sussiste il vincolo di subordinazione del lavoratore, requisito essenziale del rapporto di lavoro subordinato. L'Agenzia ha, inoltre, evidenziato che la circolare 4 giugno 1998, n. 141, qualifica ai fini Irap i costi sostenuti dal beneficiario della prestazione di lavoro come costi relativi al personale. Per tale motivo, deve ritenersi che le spese sostenute per un prestito di personale sono da intendersi assimilate alle spese per lavoratori dipendenti, costituendo così causa di esclusione dal regime per i contribuenti minimi.


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati