PARERI DELLA CONFERENZA UNIFICATA E DEL CONSIGLIO DI STATO

La Conferenza unificata Stato-Regioni nella seduta del 10 luglio scorso ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante ...

21/07/2008
La Conferenza unificata Stato-Regioni nella seduta del 10 luglio scorso ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” con alcune proposte emendative e con la richiesta di attivare un Tavolo permanente Stato-Regioni per il monitoraggio dell’applicazione del Codice.
Al parere della Conferenza unificata ha fatto seguito quello del Consiglio di Stato del 14 luglio scorso che ha espresso il proprio parere favorevole con una serie di osservazioni e condizioni.

I due pareri, necessari affinché il Governo possa approvare definitivamente il decreto legislativo (terzo correttivo al codice dei contratti), arrivano in tempi veramente rapidi se si considera che lo schema era stato approvato dal Consiglio dei ministri meno di un mese fa (esattamente il 27 giugno scorso) ed era stato trasmesso al Consiglio di Stato ed alla Conferenza il 30 giugno.

Ricordiamo che il terzo decreto correttivo tiene conto:
  • delle osservazioni della Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana in ordine alla trasposizione delle direttive in materia di contratti pubblici (lettera di messa in mora n. 2007/2309);
  • della sentenza della Corte di giustizia della comunità europea e il 15 maggio 2008, relativa all'esclusione automatica delle offerte anomale dei contratti sotto soglia;
  • delle osservazioni del Consiglio di Stato, espresse nel parere n. 3262 del 2007, reso sullo schema di regolamento di esecuzione ed attuazione, ai sensi dell'articolo 5 del Codice di contratti pubblici.
I due pareri allegati alla presente news contengono, come abbiamo avuto modo di precisare un si condizionato in cui, di fatto, sono inserite alcune censure tra le quali possono essere ricordate le seguenti:
  • nella disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo va soppresso il riferimento al promotore e, quindi, l'indizione della gara da parte dell'amministrazione deve avvenire con le modalità previste dall'articolo 55 del Codice stesso. Inoltre sembra maggiormente aderente allo spirito della normativa comunitaria e alla logica di questo istituto il ricorso all'appalto di progettazione e esecuzione;
  • la norma relativa al subappalto deve essere riesaminata in quanto la modifica introdotta, pur essendo conforme ai principi comunitari contiene la possibilità da parte dei subappaltatori di un ribasso non superiore all’8 %, di molto inferiore a quello attualmente vigente. Siccome non viene fornita alcuna motivazione sulla scelta operata, Il Consiglio di Stato non può che richiamare l’attenzione circa l’opportunità di riesaminare i termini del ribasso operabile;
  • la disciplina del collaudo statico deve rientrare nella disciplina generale dei collaudi;
  • le norme che prevedono i costi per le assicurazioni dei dipendenti sul quadro economico vanno soppresse;
  • deve essere eliminata la norma sulla qualificazione delle imprese di costruzione di dieci anni;
  • la disciplina della finanza di progetto è inutile e, quindi, da sopprimere perché, di fatto, duplica quella della concessione di lavori pubblici.
Ma si tratta soltanto di alcune delle osservazioni che nel complesso sono circa 25 e che dovranno produrre le opportune modifiche nel testo che il Governo dovrà approvare definitivamente, successivamente all’esame delle competenti commissioni parlamentari.
Attualmente il terzo decreto correttivo è all’esame delle commissione Ambiente della Camera dei deputati che, in ogni caso, per potere procedere nei lavori era in attesa dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato; ricordiamo che le commissioni parlamentari dovranno esprimersi prima della pausa estiva e, quindi, entro l’8 agosto.

A cura di Paolo Oreto
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