APPLICABILI LE NORME TECNICHE SUL LEGNO

Sulla Gazzetta ufficiale n. 153 dello scorso 2 luglio 2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 6 maggio 2008 recante Integrazion...

03/07/2008
Sulla Gazzetta ufficiale n. 153 dello scorso 2 luglio 2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 6 maggio 2008 recante Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni”.
Con il decreto in argomento che consta di un articolo soltanto, vengono approvati il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni allegate al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 - supplemento ordinario n. 30.

Ricordiamo che le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 furono approvate ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, in riferimento al parere circostanziato emesso dall'Austria ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta avrebbe presentato aspetti che avrebbero potuto eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno.
Il decreto oggetto della presente è stato emanato dal Ministro delle Infrastrutture in considerazione del fatto che l’Ufficio legislativo, con la nota prot. n. 0001789 del 15 febbraio 2008, aveva formulato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea la risposta dell'Italia in ordine al citato “parere circostanziato” senza che sino alla scadenza del termine fissato del 20 marzo scorso sia stato dato nessun ulteriore seguito da parte della Commissione europea in merito alla suddetta risposta.

Con il decreto in argomento, quindi, è possibile utilizzare il capitolo 11.7 che riguarda i materiali ed i prodotti a base di legno ed in particolare il legno massiccio, il legno strutturale con giunta a dita ed il legno lamellare incollato senza dover più ricorrere a norme estere.
Ricordiamo, anche, che nel paragrafo 11.7.10 sono riportate le procedure di qualificazione e accettazione con indicazioni specifiche per l’identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati, le forniture e la documentazione di accompagnamento ed i prodotti provenienti dall’estero.

A cura di Paolo Oreto
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