PIANO CASA, TRACCIABILITA’ COMPENSI, ENERGIA, IMPIANTI ED ALTRO

Sul supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto scorso è stata pubblicata la legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Conversione i...

25/08/2008
Sul supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto scorso è stata pubblicata la legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”.
Ricordiamo che il decreto-legge è stato convertito in legge con la votazione di tre questioni di fiducia, due alla Camera ed una al Senato e che il testo è stato ampiamente modificato rispetto a quello originario.

Riportiamo, qui si seguito, alcuni punti della manovra che potrà essere esaminata nel suo complesso nello stesso decreto-legge coordinato con la legge di conversione ed allegato alla presente news.

Energia ed energia nucleare
Nell’articolo 7 recante “Strategia energetica nazionale” viene precisato che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (e, quindi, entro il 25 dicembre 2008), il Consiglio dei Ministri definirà la “Strategia energetica nazionale” che indicherà le priorità per il breve ed il lungo periodo e recherà la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, alcuni obiettivi tra i quali la diversificazione delle fonti di energia, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale, la promozione di fonti rinnovabili, la realizzazione di impianti nucleari e la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione.

Emergenza abitativa e Piano Casa
All’articolo 11 rubricato con “Piano casa” viene stabilito che, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo, deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (21 ottobre 2008), un piano nazionale di edilizia abitativa.
Il piano da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti, è rivolto prioritariamente a prima casa per nuclei familiari a basso reddito o monoreddito, per giovani coppie a basso reddito, per anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate, per studenti fuori sede, per soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio e per immigrati regolari a basso reddito.
Viene, anche, precisato che il Piano nazionale ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell`effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:
  • costituzione di fondi immobiliari;
  • incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall’alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
  • promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, del Capo III, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), concernente l’oggetto del contratto, le procedure di scelta del contraente e la selezione delle offerte;
  • agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame;
  • realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia anche sociale.
Expo Milano 2015
L’articolo 14 è, interamente, dedicato all’expo Milano 2015 e nello stesso viene precisato che per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015, mentre il il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente.

Contante e assegni
Con l’articolo 32 recante “strumenti di pagamento, il tetto dei 5.000 Euro previsto per i pagamenti in contante o con assegni non trasferibili torna a 12.500 euro. Indietro tutta, dunque, per la norma che aveva rivoluzionato l'uso di assegni e contanti scattata il 30 aprile.

Tracciabilità dei compensi professionali
Sempre con l’articolo 32, vengono cancellate le norme sulla tracciabilità dei pagamenti con eliminazione della norma che prevedeva il pagamento di un compenso solo con assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro (art. 35, commi 12 e 12.bis del decreto-legge 223/1996 convertito dalla legge n. 248/2006).
Ricordiamo che la norma eliminata prevedeva per la tracciabilità dei compensi, sino al 30 giugno 2007 un limite di 1.000 euro. Dall’1 luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite era passato a 500 euro e dal prossimo luglio l’importo sarebbe sceso a 100 euro.

Sicurezza impianti
Con l’articolo 35 viene precisato che entro il 31 marzo 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le ed, anche, la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; e la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti .
Viene, anche, abrogato l’articolo 13 del decreto ministeriale n. 37/2008 che disciplinava gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell’immobile.
Vengono, inoltre, abrogati i commi 3 e 4, dell’articolo 6, e i commi 8 e 9, dell’articolo 15, del D.Lgs. n. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia. Per quanto concerne i commi 3 e 4, dell’articolo 6, si tratta delle disposizioni con le quali si prevedeva che nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica lo stesso attestato fosse allegato all’atto di trasferimento o messo a disposizione del conduttore nel caso di locazione.

Sportello unico per le attività produttive
Con l’articolo 38 viene previsto che con apposito regolamento adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo economico si provvede alla semplificazione e al riordino della disciplina di cui al DPR n. 447/1998, in base ai seguenti principi e criteri:
  • attuazione del principio secondo cui lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;
  • le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 123/2006, relativa ai servizi nel mercato interno, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
  • l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell`attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (“Agenzie per le imprese”);
  • i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
  • l’attività di impresa può essere inviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
  • lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di DIA, costituisce titolo autorizzatorio;
  • un termine di 30 giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l`attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
  • in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell`avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi stessi.
  • Libro unico del lavoro
    Con l’articolo 39 viene istituito il libro unico del lavoro e viene previsto che il datore di lavoro privato, ad eccezione di quello domestico, istituisca un il suddetto libro unico, compilato per ciascun mese entro il giorno 16 del mese successivo, in cui vengono iscritti tutti i prestatori di lavoro subordinato, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, i lavoratori interinali e gli associati in partecipazione con i relativi dati anagrafici e lavorativi (tra cui, retribuzione base e altre dazioni in danaro o in natura, posizione assicurativa, ore di lavoro) e nei modi indicati dalla stessa norma di legge, pena l’irrogazione di una sanzioni pecuniarie amministrative.
    Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento d’urgenza, il Ministro del Lavoro emana un decreto (il decreto è stato già emanato e si tratta del decreto del ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 luglio 2008) con cui stabilire le modalità e i tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e del regime transitorio.Inoltre, a far data dall’entrata in vigore del Decreto legge, fermo restando quanto previsto dal suddetto decreto del Ministro del Lavoro, si considerano soppresse alcune norme e tra queste i commi 1173 e 1174 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) sugli indici di congruità della manodopera e la legge n. 188/2007 sull’obbligo di presentare le dimissioni volontarie su un apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro.

A cura di Paolo Oreto
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