VIETATO IL RINNOVO SIA TACITO CHE ESPRESSO

Vietato il rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti i...

28/08/2008
Vietato il rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara.

Questo in sintesi quanto affermato dalla sentenza n. 3391 dello scorso 7 luglio, mediante la quale i giudici di Palazzo Spada hanno definitivamente posto la parola fine alla possibilità di prevedere il rinnovo di un contratto stipulato da una pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi.

Tale affermazione parte dall'analisi dell'art. 6, comma 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 dopo la modifica introdotta dall'art. 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, che disponeva "è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione".

La successiva legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), all'art. 23, comma 1 ha poi eliminato l'ultimo periodo del precedente comma 1, art. 6 della legge 537/1993, abrogando dunque la possibilità di procedere al rinnovo del contratto senza regolare gara. Il successivo comma 2 della legge 62 ha poi consentito solo la "proroga" dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi "per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica".

Tuttavia, i sostenitori della possibilità di poter rinnovare i contratti pubblici hanno fatto presente che all'interno del codice dei contratti e precisamente all'art. 29, commi 1 e 10, viene citata la parola rinnovo, lasciando intendere una sua legittimità.

I giudici di Palazzo Spada hanno poi ricordato la decisione n. 6457 del 31 ottobre 2006, chiarendo che l'abrogazione del rinnovo espresso dei contratti delle pubbliche amministrazioni era stata effettuata al fine di procedere all'archiviazione di una procedura comunitaria (n.2003/2110) che riteneva incompatibile tale rinnovo con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi cristallizzati negli artt.43 e 49 del Trattato CE e con la normativa europea in tema di tutela della concorrenza nell'affidamento degli appalti pubblici Come affermato nella sentenza: "all'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l'art.23 della legge n.62/2005, deve assegnarsi una valenza generale ed una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici."


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