NIENTE DETRAZIONE IVA

In caso di omissione dell'indicazione del numero di targa del veicolo nella “scheda carburante”, i soggetti Iva, che acquistano carburante non possono eserci...

01/09/2008
In caso di omissione dell'indicazione del numero di targa del veicolo nella “scheda carburante”, i soggetti Iva, che acquistano carburante non possono esercitare il diritto alla detrazione, in quanto verrebbe a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività d'impresa. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 19820 del 18 luglio.
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'ufficio, a seguito delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, recuperava l'Iva evasa da una cooperativa, per indebita detrazione di costi relativi all'acquisto di carburante.
L'impugnazione fu accolta in primo grado e la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale fu confermata dai giudici di appello, i quali riconobbero la legittimità della detrazione dei costi relativi al carburante.

Avverso la sentenza di secondo grado, l'agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi per carburante, né della mancata prova della inerenza dei costi sostenuti. È opportuno precisare, infatti, che la norma (articolo 2, primo comma, Dm 6287/1977) prevede che la scheda carburante deve contenere:
  • gli estremi di individuazione del veicolo;
  • la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d'imposta che acquista il carburante;
  • l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero.
In particolare, “per estremi di individuazione del veicolo” devono intendersi la targa, la casa costruttrice, il numero di telaio, il modello, o altri estremi identificativi apposti dall'impresa costruttrice. Per i veicoli non ancora immatricolati, oppure per quelli che per loro natura sono privi di targa perché non abilitati alla circolazione stradale, ma muniti di specifica autorizzazione alla circolazione medesima (ad esempio carrelli, elevatori, trattori, escavatori), l'individuazione può avvenire attraverso il numero di telaio o di matricola apposto dalla casa costruttrice (cfr circolare ministeriale n. 205/1998, punto 4 e risoluzione ministeriale n. 363799/1977).
Inoltre, il secondo comma dello stesso decreto dispone che all'atto di ogni rifornimento di carburante, il conducente del veicolo deve annotare sulla scheda:
  • il numero progressivo dell'annotazione;
  • la data di riferimento (mese o trimestre di riferimento);
  • il tipo e la quantità di carburante acquistato;
  • l'ammontare del corrispettivo comprensivo dell'imposta.
A margine di ogni annotazione, l'addetto alla distribuzione di carburante deve apporre, per convalida, la propria firma e l'indicazione, anche a mezzo di apposito timbro, della ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero del nome e cognome se persona fisica, dell'esercente l'impianto di distribuzione, nonché del luogo ove è ubicato l'impianto stesso (cfr risoluzione n. 161/2007).

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il recupero a tassazione dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante, posto che il contribuente aveva omesso di indicare nella "scheda" il numero di targa dell'autoveicolo.
La Corte ha sottolineato che l'articolo 2 del Dm n. 6287/1977, in tema di determinazione del reddito d'impresa, prevede che, ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali relative agli acquisti di carburanti per autotrazione, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, deve essere istituita una scheda carburante mensile o trimestrale, (sostitutiva della fattura di cui all'articolo 22 del Dpr 633/1972), contenente, tra l'altro, “gli estremi di individuazione del veicolo”.
Sul punto, i giudici sostengono che, sebbene la norma non contempli espressamente “l'indicazione del numero di targa” tra gli “estremi di individuazione del veicolo”, “tra le indicazioni obbligatoriamente prescritte dalla suddetta disposizione rientra, senza dubbio, anche quella del numero di targa, costituente il principale elemento di individuazione del veicolo”.
La conferma viene dal fatto che “per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di numero di targa, in quanto non destinati alla circolazione stradale, si consente eccezionalmente che l'individuazione del veicolo avvenga mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice”.

Pertanto, in caso di omissione dell'indicazione in esame, il contribuente non può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti di carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività d'impresa “e ciò senza che l'adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno ed indipendentemente dalla contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa”.
In buona sostanza, il possesso di un automezzo aziendale non è da solo sufficiente a provare le spese sostenute per l'acquisto di carburante, essendo necessaria l'indicazione nella scheda carburante anche del numero di targa, al fine di poter riconoscere l'inerenza, la deducibilità del costo e il diritto alla detrazione dell'Iva relativa.

Infine, la Corte ricorda che, in tema di Iva, l'articolo 19, primo comma, del Dpr 633/1972 (consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore, relativamente agli acquisti effettuati nell'esercizio di impresa), “richiede oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso e non introduce alcuna deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato”.
In altri termini, poiché l'inerenza dell'operazione all'attività imprenditoriale è una delle condizioni determinanti il diritto alla detrazione dell'imposta, il contribuente deve sempre provare la strumentalità del bene acquistato che va valutata in concreto e non in termini puramente teorici (cfr Cassazione n. 3518/2006).

Fonte: www.fiscooggi.it
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