TERZO DECRETO CORRETTIVO E REGOLAMENTO

Mentre il Consiglio dei Ministri ha approvato l’1 agosto scorso, in via definitiva, il decreto legislativo contenente il terzo correttivo recante ulteriori d...

01/09/2008
Mentre il Consiglio dei Ministri ha approvato l’1 agosto scorso, in via definitiva, il decreto legislativo contenente il terzo correttivo recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 163/2006), non si ha alcuna notizia, dopo un mese esatto, della firma del Capo dello Stato ed il decreto stesso, quindi, non può essere ancora pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Che sia sopraggiunto qualche problema?
Ricordiamo che il terzo decreto correttivo è stato predisposto al fine di aggiornare il Codice stesso in riferimento:
  • al parere negativo della Corte dei Conti sullo schema di Regolamento attuativo;
  • alla procedura di infrazione aperta dalla Comunità economica europea.
Il terzo decreto correttivo contiene importanti modifiche al codice alcune delle quali vengono, qui di seguito, riportate.

Finanza di progetto
La disciplina sulla finanza di progetto viene completamente riformata con una nuova formulazione dell’art. 153 che con l’articolo 1, comma 1, lettera ee) del terzo decreto correttivo viene completamente sostituito. Con la nuova formulazione Sscompare il vincolo alla gara unica, ipotizzata nella prima bozza del decreto e le stazioni appaltanti potranno optare per una delle due seguenti procedure:
  • una doppia gara nella quale la prima procedura è finalizzata ad individuare il promotore e ad attribuire il diritto di prelazione, la seconda consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara la proposta del promotore;
  • una gara unica semplificata, senza alcun diritto di prelazione, su uno studio di fattibilità dell'amministrazione per individuare il promotore per interventi previsti negli elenchi annuali. I concorrenti dovranno presentare offerte corredate da progetto preliminare, bozza di convenzione, piano economico-finanziario e caratteristiche del servizio e gestione. Il promotore prescelto sarà tenuto, se necessario, a modificare il progetto; in caso di rifiuto, le amministrazioni interpelleranno gli altri concorrenti procedendo a scorrere la graduatoria.
Locazione finanziaria
Nella norme relative alla locazione finanziaria contenute nell’articolo 160-bis, il comma 1 viene modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera nn) del terzo decreto correttivo e viene precisato che il contratto di locazione finanziaria “costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo”.
Vengono aggiunti i commi 4-bis e 4-ter e 4-quater con cui viene precisato che:
  • il soggetto finanziatore che stipula un contratto di locazione finanziaria dovrà dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto;
  • a base di gara viene posto un progetto preliminare;
  • all’opera, pur essendo considerata formalmente privata (finché l'amministrazione non esercita il diritto di opzione), è esteso il regime pubblicistico (essendo comunque realizzata per la soddisfazione di un interesse pubblico) ai fini urbanistici, espropriativi ed edilizi.
Appalto integrato
Per l'appalto integrato viene confermato, fino all'entrata in vigore del nuovoRegolamento, il regime limitativo della Legge Merloni.

Consorzi stabili
Con la modifica dell’articolo 36, comma 5 del codice dei contratti introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del terzo correttivo, i consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e solo per questi ultimi vi sarà il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; qualora, tuttavia, le stazioni appaltanti faranno ricorso della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9 (esclusione automatica delle offerte anomale), il divieto sarà esteso a tutti i consorziati.
La stessa disciplina riguarderà i consorzi fra società cooperative ed artigiani.

Aste elettroniche
Con la modifica del comma 13 dell’articolo 85 effettuata con l’articolo 2, comma 1, lettera q) del terzo correttivo il ricorso alle aste elettroniche viene esteso anche ai lavori.

Licitazione privata semplificata
Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera cc) del terzo decreto correttivo all’articolo 123, comma 1 del codice dei contratti, Il ricorso alla licitazione privata semplificata viene esteso fino ad 1 milione di euro.

Lavori in economia
Con la modifica dell’articolo 125, comma 6, lettera b) effettuata dall’articolo 2, comma 1, lettera dd) del terzo decreto correttivo, anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l'affidamento in economia fino a 200.000 euro.

Offerte anomale
Con la modifica dell’articolo 122, comma 9 del codice dei contratti, introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera bb) del terzo decreto correttivo, in riferimento alla valutazione delle offerte anomale, è stataammessa la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'esclusione automatica solo per i lavori di importo non superiore ad 1 milione di Euro e quando il numero delle offerte sia non inferiore a dieci.

Offerta economicamente più vantaggiosa
L’articolo 1, comma 1, lettera u) del terzo correttivo modifica l’articolo 83, comma 4 del codice dei contratti ed in riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene eliminata la possibilità di definizione dei criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione prima dell'apertura delle offerte; ciò dovrebbe presupporre che i criteri vanno necessariamente previsti nel bando di gara.

Subappalto
Con l’articolo 1, comma 1, lettera h) del terzo decreto correttivo viene sostituito l’articolo 37, comma 11 del codice dei contratti e relativamente al subappalto delle opere specializzate viene fissato il limite del 30% di subappaltabilità senza alcuna limitazione per il limite di ribasso.
Viene, altresì, confermata la disposizione che prevede il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore attraverso l'applicazione dell'art. 118, comma 3 con il quale si dispone che gli affidatari comunichino alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, specificando relativo importo e proposta di pagamento.

Opere di urbanizzazione
Con l’articolo 1, comma 1, lettera f) del terzo decreto correttivo viene sostituita la lettera g) del comma 1 dell’articolo 32 del Codice dei contratti ed in riferimento alle opere di urbanizzazione scompare la prelazione e viene prevista la possibilità per l'Amministrazione, relativamente alle opere sopra soglia, di prevedere che il titolare del permesso di costruire (in sede di richiesta del permesso stesso) presenti un progetto preliminare delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo; sulla base del progetto presentato sarà indetta una gara di appalto integrato. Per le opere sotto soglia l'affidamento sarà determinato con procedura negoziata fra almeno cinque offerenti.

Prezzo chiuso ed aumento dei materiali da costruzione
Sempre nell’articolo 133 vengono introdotti i commi 3.bis e 6.bis con cui viene precisato che:
  • ai fini dell'applicazione del prezzo chiuso, che scatta qualora la differenza tra tasso di inflazione reale e programmata sia superiore al 2 per cento, le richieste di adeguamento dovranno essere presentate entro 60 giorni dal decreto che segnala gli eventuali scostamenti dell'inflazione;
  • nel caso di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 133 del Codice dei contratti, dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del relativo decreto ministeriale.
Adeguamento prezzi
Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 133 viene precisato che il bando di gara potrà individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto e previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori.
Tale pagamento sarà tuttavia subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria (il cui importo sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori), all'effettivo inizio dei lavori ed al rispetto del cronoprogramma.

Congruità della mano d’opera
Con l’articolo 2, comma 1, lettera aa) del terzo decreto correttivo viene introdotto nell’articolo 118 il comma 6-bis con cui viene precisato che fra le misure atte a fronteggiare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare è introdotta la verifica della congruità della mano d'opera.
Per il settore dei lavori tale verifica sarà svolta dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del CCNL comparativamente più rappresentative ed il Ministero del Lavoro.

Qualificazione
Con la modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera vv), è stata confermata, con il limite temporale fissato al 31 dicembre 2010, la possibilità di prendere in esame i migliori cinque anni del decennio per la dimostrazione del requisito della cifra d'affari realizzata con lavori, dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'organico medio annuo.
Per la dimostrazione relativa all'esecuzione dei lavori nelle singole categorie e per i "lavori di punta" il periodo documentabile è quello dell'intero decennio antecedente la qualificazione.

Il Ministero, intanto, sta procedendo a rivedere il testo del Regolamento a suo tempo non ammesso al visto della Corte dei Conti sulla base delle indicazioni contenute nel terzo decreto correttivo con la precisazione che sul nuovo testo del Regolamento, prima della definitiva approvazione in Consiglio dei Ministri, dovranno esprimere il proprio parere il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato, la Conferenza Stato Regioni, le Commissioni parlamentari.

A cura di Paolo Oreto
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