AMMISSIBILI I PROGETTI SU AREE SCARSAMENTE ABITATE

Ammissibili i progetti presentati nell'ambito del programma di intervento previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21, contratti di quartiere, che mirano a q...

05/09/2008
Ammissibili i progetti presentati nell'ambito del programma di intervento previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21, contratti di quartiere, che mirano a qualificare un area scarsamente abitata con un complesso organizzato di interventi, destinati ad incidere sulla viabilità, sulla dotazione di parcheggi, scuole, parchi, e la realizzazione di nuove abitazioni e di strutture di carattere commerciale.

Questo in sintesi il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4104 dello scorso 1 settembre, mediante la quale il giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato una sentenza del TAR di Salerno che aveva respinto un ricorso di una società contro un Comune campano che aveva rigettato un progetto presentato nell'ambito del programma di intervento previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21, contratti di quartiere.
In particolare, il TAR campano aveva rigettato il ricorso non rilevando il denunziato vizio di incompetenza ad opera della Giunta perché l'intervento non avrebbe avuto natura urbanistica e, in ogni caso, l'iniziativa medesima non era corrispondente alla fisionomia del contratto di quartiere tracciata dal panorama normativo di riferimento perché, mentre quest'ultimo impone la riqualificazione di aree già edificate e degradate, mentre la proposta del ricorrente si esplica nell'idea di urbanizzare un'area di completamento tuttora prevalentemente libera da edifici.

I giudici del Consiglio di Stato hanno fatto presente che il modello del contratto di quartiere lascia al proponente una vasta gamma di soluzioni e la competenza del Consiglio o della Giunta scatta a seconda dell'incidenza della proposta sull'assetto del territorio. Nel caso in questione, trattandosi di progetto destinato a disciplinare un'area ancora scarsamente abitata, risulta chiaro che la decisione sulla sua compatibilità con le scelte di indirizzo sull'assetto del territorio avrebbe dovuto essere assunta dal Consiglio comunale. L'atto della Giunta non contiene una motivazione capace di giustificare la divergenza del progetto rispetto al paradigma dell'intervento quale esso risulta delineato dal d.m. 21.11.2003. Le finalità indicate dal d.m. non devono essere ritenute alla stregua di altrettanti criteri tassativi nel senso che il progetto dovesse necessariamente rispondere a ciascuno di essi. In altre parole, l'esame non avrebbe potuto sostanziarsi nella verifica circa la presenza nel progetto di una risposta a ciascuno degli obiettivi perseguiti dalla l. 2001/21 ma avrebbe dovuto riguardare l'insieme delle attività prospettate per stabilire se queste, intese come un complesso inscindibile, potessero risultare funzionali o meno allo scopo complessivamente indicato nella sede legislativo-regolamentare.

Tale esame è mancato perché la Giunta ha ritenuto decisivo il dato che il progetto non si sostanziasse in un'iniziativa di recupero del patrimonio edilizio esistente e degradato nonché il dato che l'area in questione non potesse essere definita come quartiere e non fosse nella disponibilità del proponente.

Come affermato nella sentenza nessuna delle motivazioni assunte dalla Giunta può ritenersi ostativa alla astratta ammissibilità del progetto considerato. Ciò perché l'intervento innovativo non poteva essere scrutinato dal solo punto di vista meramente edilizio ma doveva essere considerato anche per la sua potenzialità di incidere sugli altri obiettivi, quale il degrado dell'ambiente urbano, la carenza di servizi, il contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo, etc


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