DECRETO LEGGE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 246 di ieri 20 ottobre è stato pubblicato il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 recante “Misure urgenti per contenere il disag...

21/10/2008
Sulla Gazzetta ufficiale n. 246 di ieri 20 ottobre è stato pubblicato il decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 recante “Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali”.
Il decreto-legge contiene soltanto due articoli e nello stesso viene precisato che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009 relativamente ai comuni delle aree metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), e ai comuni a essi confinanti.

Nel decreto legge viene, anche, confermato che i proprietari delle relative abitazioni continueranno a beneficiare fino alla stessa data delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente in materia.
Ma il presidente della Confedilizia Corrado Sforza Fogliani parla di scelta sbagliata e sottolinea come in questo modo si dà un ulteriore segnale negativo al mercato; dello stesso parere il presidente di Assoedilizia Achille Clerici, che si dichiara contrario alla proroga.

Nel dettaglio Confedilizia precisa che con il decreto legge pubblicato sulla gazzetta ufficiale e, quindi, con il nuovo blocco viene a crearsi la situazione qui di seguito riportata.
  • Numero del blocco: è il 23esimo a far tempo solo dal 1978 (legge equo canone).
  • Tipologia sfratti: solo quelli per finita locazione riguardanti immobili abitativi.
  • Durata: fino al 30.6.2009.
  • Inquilini: con “reddito annuo lordo complessivo familiare” inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o malati terminali oportatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e che non siano “in possesso” di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica per nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.
  • Comuni: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. L’elenco dei Comuni interessati è allegato alla presente notizia.
  • Documentazione: la sospensione dell'esecuzione scatta in concreto a seguito della pre-sentazione “alla cancelleria del Giudice procedente” o all’Ufficiale giudi-ziario procedente dell’autocertificazione redatta con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del d.p.r. n. 445/2000 attestante la sussistenza dei singoli requisiti richiesti e sufficienti.
  • Contestazione: il proprietario può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione tramite ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che deciderà con decreto, avverso il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale.
  • Canone: il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispondere al locatore - oltre all'Istat e agli oneri accessori - un canone aumentato del 20% (che non esime lo stesso dal risarcimento dell'eventuale mag-gior danno) e decade dalla sospensione in caso di morosità, salvo sanatoria avanti il Giudice.
  • Proprietari: il proprietario può evitare la sospensione dimostrando - sempre tramite specifico ricorso al competente Giudice dell'esecuzione, che deciderà con decreto avverso il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale - di trovarsi nelle stesse condizioni richieste all’inquilino per ottenere la sospensione o nelle condizioni di “necessità sopraggiunta dell'abitazione”.
  • Benefìci fiscali: nel periodo di sospensione, i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette.
A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Link Correlati

Focus Prima Casa